Il bonus 110 può essere goduto, in alternativa alla detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo), come sconto in fattura o cessione del credito.
Ne ha diritto a godere colui che sostiene effettivamente la spesa e che possiede l’immobile oggetto dei lavori sulla base di un titolo idoneo alla data di inizio degli interventi (proprietario, usufruttuario, nudo proprietario, erede che ha la detenzione materiale dell’immobile, locatario, comodatario, ecc.). Tra i beneficiari rientra, sempreché ne sostiene la spesa, anche il familiare convivente ed il convivente di fatto.
In caso di lavori di efficientamento energetico o antisismici e di godimento nella forma della detrazione o anche nell’ipotesi di opzione per sconto in fattura o cessione del credito, occorre acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato. Solo in caso di opzione per sconto o cessione occorre anche il visto di conformità da parte di soggetti abilitati (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).
Il beneficio del bonus 110 spetta sia per lavori fatti su singole unità immobiliari sia per interventi fatti sul condominio ed anche da IACP.
Il possesso dell’immobile oggetto dei lavori
Dopo il doveroso riepilogo, si intuisce che numerosa è la documentazione che il beneficiario è chiamato a conservare ed esibire in caso di eventuali controlli da parte del fisco. Di seguito il riepilogo di quelli principali.
In primis occorre dimostrare il titolo di possesso dell’immobile oggetto dei lavori. Quindi, a seconda del caso:
- dichiarazione sostitutiva che attesti ad esempio la proprietà dell’immobile o l’esistenza di altro diritto reale di godimento su di esso (usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione, ecc.)
- contratto di locazione o comodato
- dichiarazione di successione ereditaria
- sentenza di separazione (se le spese per i lavori, ad esempio, sono sostenute dall’ex coniuge cui è assegnata la casa)
- certificato di stato di famiglia (se la spesa è sostenuta dal familiare convivente) oppure dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara la convivenza anche di fatto
- eventuale contratto preliminare di acquisto
- documentazione ideonea a dimostrare la natura di IACP (laddove beneficiari del bonus 110 siano questi ultimi).
Altri documenti per il bonus 110
Ai fini della realizzazione dei lavori da bonus 110 è sufficiente presentare al comune una CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).
Detto ciò, oltre alla documentazione di cui al paragrafo precedente occorre conservare ed esibire in caso di controlli, la seguente altra documentazione:
- dichiarazione sostitutiva che attesti la data di inizio lavori
- computo metrico
- fatture di spesa
- ricevute dei bonifici di pagamento
- ricevute versamento di altre spese che non possono pagarsi con bonifico parlante (ad esempio oneri di urbanizzazione)
- autorizzazione ai lavori, se trattasi di interventi fatti dal locatore o comodatario
- copia delibera assembleare di autorizzazione ai lavori (in caso di interventi fatti sul condominio)
- certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio attestante la quota di detrazione spettante al singolo condomino (se trattasi di lavori fatti sul condominio)
- CILA
- copia della comunicazione all’ASL se necessaria
- asseverazione del tecnico abilitato e copia della ricevuta di avvenuta trasmissione all’ENEA (per lavori di efficientamento energetico) o di deposito presso lo sportello unico (per lavori antisismici)
- visto di conformità del tecnico abilitato (in caso di opzione per sconto o cessione del credito)
- ricevuta di avvenuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Ad ogni modo, l’elenco completo ed esaustivo è contenuto nella Circolare n. 7/E dell’Agenzia delle Entrate.
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