L’opzione per le cessione della detrazione bonus ristrutturazione riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.
La cessione del bonus ristrutturazione
In alternativa alla detrazione, per le spese 2020 e 2021 (anche 2022 per il superbonus), il contribuente può optare alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tale possibilità, cessione della della detrazione/sconto in fattura non è ammessa solo per il superbonus 110%, ex art.119 del D.
La detrazione, compreso il bonus ristrutturazione, si cede anche ad un familiare.
L’opzione deve deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.
Cosa succede se l’opzione non viene comunicata in tempo? Si perde la possibilità di cedere anche le rate residue?
Cessione anche per i contribuenti in regime forfettario. Anche per le rate residue
Con la circolare n. 24/E 2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite. In tal caso, la cessione deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.
In base a quanto appena affermato, noi di InvestireOggi riteniamo che il contribuente, anche in regime forfetario, che non ha prestato la comunicazione di cessione del bonus ristrutturazione entro il termine previsto, può comunque cedere le rate residue della detrazione.
E’ possibile anche recuperare la prima rata. Nel caso del contribuente forfettario, ciò è ammesso laddove oltre al reddito conseguito dalla sua attività di impresa/professione possegga altri redditi assoggettati ad Irpef. Si pensi ad un reddito da locazione per il quale non ha optato per la cedolare secca.