Bonus 110 e ristrutturazione: anche i forfettari possono pagare solo una parte (cessione rate residue)

Cessione da comunicare entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta
3 anni fa
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Bonus ristrutturazione 50%, se non sarà prorogato: scomparirà per sempre?

L’opzione per le cessione della detrazione bonus ristrutturazione riguarda anche i contribuenti in regime forfettario.

La cessione del bonus ristrutturazione

In alternativa alla detrazione, per le spese 2020 e 2021 (anche 2022 per il superbonus), il contribuente può optare alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tale possibilità,  cessione della della detrazione/sconto in fattura non è ammessa solo per il superbonus 110%, ex art.119 del D.

l. 34/2020, decreto Crescita. Infatti, l’opzione riguarda anche gli interventi: di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione), efficienza energetica, rischio sismico, ecc.

La detrazione, compreso il  bonus ristrutturazione, si cede anche ad un familiare.

L’opzione deve deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.

Cosa succede se l’opzione non viene comunicata in tempo? Si perde la possibilità di cedere anche le rate residue?

Cessione anche per i contribuenti in regime forfettario. Anche per le rate residue

Con la circolare n. 24/E 2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite. In tal caso, la cessione deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.

In base a quanto appena affermato, noi di InvestireOggi riteniamo che il contribuente, anche in regime forfetario, che non ha prestato la comunicazione di cessione del bonus ristrutturazione entro il termine previsto, può comunque cedere le rate residue della detrazione.

Nel caso del bonus ristrutturazione, la cui cessione non è stata comunicata in tempo entro lo scorso 15 aprile, sarà possibile cedere le 9 rate residue. La cessione dovrà essere comunicata entro il 16 marzo 2022.

E’ possibile anche recuperare la prima rata. Nel caso del contribuente forfettario, ciò è ammesso laddove oltre al reddito conseguito dalla sua attività di impresa/professione possegga altri redditi assoggettati ad Irpef. Si pensi ad un reddito da locazione per il quale non ha optato per la cedolare secca.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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