E’ arrivato l’OK dell’Unione Europea alla proroga del superbonus 110% per tutto il 2022. Attenzione però in alcuni casi la proroga arriva solo al 30 giugno 2022.
La proroga del superbonus 110% nella Legge di bilancio
In fase di prima applicazione, il superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020 spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Fatte salve le disposizioni ad hoc previste per gli istituti autonomi case popolari (IACP).
Poi, con l’intervento della Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, è stata disposta una proroga parziale dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022.
Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini o degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus è riconosciuto anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Il piano nazionale di ripresa e resilienza: la proroga del superbonus 110% nel D.L. 59/2021
Grazie all’intervento del D.L. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070), viene confermata la proroga del superbonus 110 al 31 dicembre 2022.
Vengono però semplificate le condizioni per accedervi.
Infatti, per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, il bonus 110 spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Senza che sia verificata la condizione secondo la quale alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Così il nuovo comma 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio:
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ancora, per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il bonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
La proroga ha ottenuto il via libera dell’Unione Europea.