Sconto e cessione bonus 110 con lavori pagati entro il termine di operatività dell’agevolazione e terminati dopo. Questo importante chiarimento è stato dato dall’Agenzia delle entrate, in risposta ad un’interrogazione parlamentare della scorsa settimana. In pratica i chiarimenti forniti in precedenza per il bonus facciate vengono ora estesi anche al superbonus.
Ecco quali sono i risvolti pratici.
Bonus 110: le scadenze nel DDL di bilancio 2022
Il DDL di bilancio 2022 è appena approdato in Senato. Ora inizia la discussione del testo con la presentazione degli emendamenti ossia delle modifiche e delle integrazioni proposte dalle varie forze politiche.
Nel testo approdato in Senato, la proroga del bonus 110 è così articolata.
Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (per quest’ultime con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta’ da piu’ persone fisiche), il bonus 110 spetta per le spese sostenute entro il entro il 31 dicembre 2025. Con aliquote agevolative differenziate. Nello specifico, il bonus spetterà nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.
Le scadenze per edifici e villette unifamiliari
Per gli edifici e le villette unifamiliari vale quanto segue:
- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (comma 9, lettera b), art.119 del del D.L. 34/2020), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, il superbonus 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Termine del 31 dicembre 2022 in proroga rispetto a quello attuale del 30 giungo 2022, già finanziato con risorse del PNRR.
Bonus 110: entro quando vanno pagate le spese?
Individuate le attuali previsioni di proroga, 30 giugno 2022 (certa), 31 dicembre 2022 (probabile), è possibile pagare le spese entro i suddetti termini e terminare i lavori dopo? Ebbene, a tal proposito, una risposta specifica è stata fornita dall’Agenzia delle entrate in riscontro dell’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021.
Nello specifico, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati » elencati nell’articolo 119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, nel periodo di vigenza del- l’agevolazione ivi indicato. Indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Da qui,
i benefici in commento sono correlati al « sostenimento » delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Tuttavia i lavori devono essere comunque ultimati e devono essere rispettati le disposizioni in materia di SAL superbonus.
I lavori completati seppur non dovessero raggiungere il 100% dei quelli preventivati possono essere nel complesso agevolati, se si rispettano tutti i requisiti richiesti in materia di bonus 110.
Ad esempio, il raggiungimento di due classi energetiche più alte rispetto a quella di partenza.