Bonus 110 su casa più pertinenza, come fare i conti. Nel momento in cui vogliamo farci un’idea delle spese che possono essere coperte dal bonus 110, oltre ai limiti fissati dalla norma per i singoli lavori, dobbiamo tenere in considerazione la composizione del nostro immobile che sarà oggetto di intervento. Il nostro immobile è composto dalla sola unita abitativa? Ci sono pertinenze? Quante sono?
Sulla base delle risposte date a queste domande potremo calcolare con precisione la spesa per la quale ci spetta il bonus 110.
I limiti di spesa per il bonus 110%
Ogni lavori ammesso al superbonus è agevolato entro un preciso limite di spesa.
Per gli interventi di isolamento termico (ad esempio il cappotto), i limiti di spesa sono così individuati:
- 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
- 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.
Ciò sta a significare che, fermo restando che i tecnici devono verificare la congruita’ delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, se l’intervento è eseguito su un edificio condominiale con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Dunque, il calcolo dei limiti di spesa deve tenere conto anche delle pertinenze (Agenzia delle entrate, Circolare 30/e 2020). Ciò vale sicuramente per gli edifici condominiali.
Come devono essere calcolati i limiti di spesa per gli edifici unifamiliari con una o più pertinenze?
Bonus 110 su casa più pertinenza, come fare i conti.
Se l’edificio unifamiliare è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 2).
Questo chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in relazione al bonus ristrutturazione è pienamente applicabile al bonus 110.
Attenzione, le cose sembrano però essere cambiate con l’interpello n° 568 del 30 agosto 2021.
In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di lavori effettuati su un fabbricato composto da un’unita abitativa e da pertinenze, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare il bonus 110%, andranno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori. Incluse le pertinenze. Difatti, la regola prevista per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali viene estesa anche ai lavori sulle singole unità abitative.
Ad ogni modo, l’interpello in questione è stato rimosso dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Non rimane che attendere nuovi aggiornamenti.