La strada per arrivare al bonus 110 è lunga e tortuosa. Continui cambiamenti normativi, il blocco alla cessione dei crediti hanno reso il superbonus quasi un miraggio. All’inizio c’era un certo entusiasmo. Di certo l’idea di ristrutturare la propria casa rendendola efficiente anche dal punto di vista energetico era molto allettante. Soprattutto se si considera che sulla carta il contribuente avrebbe potuto fare i lavori senza spender un euro grazie alle opzione di sconto in fattura e cessione del credito.
Le norme attuali comportano che anche il contribuente si attivi per verificare che l’impresa rispetti le leggi, pena la decadenza delle agevolazioni.
Ma quali sono i controlli che deve porre in essere il contribuente per non perdere il bonus 110?
Ecco la risposta.
Controlli sul 110. Il ruolo del contribuente
La spettanza dei bonus edilizi, in detrazione diretta, sconto in fattura o cessione del credito, è subordinata all’adozione da parte dell’impresa che esegue i lavori dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nazionali e territoriali (CCNL). Il CCNL adottato deve essere indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) nonché nelle fatture emesse dall’impresa in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’obbligo riguarda:
- i lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
- se di importo complessivo superiore a 70.000 euro.
Il limite va verificato cumulativamente rispetto ai vari lavori eseguiti e rientranti nell’allegato X.
L’obbligo di CCNL è rispettato se si applicano i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile, così identificati: F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016); F015; F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
Attenzione, è il contribuente che ha commissionato i lavori che è tenuto a verificare che l’impresa rispetti la suddetta norma. Dunque, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/E 2022, il contribuente deve:
- richiedere l’inserimento del riferimento al contratto collettivo adottato dall’impresa,
- verificare il corretto inserimento.
L’omessa indicazione nell’atto di affidamento, determina il mancato riconoscimento del bonus 110 o degli altri bonus edilizi.
La congruità della manodopera
Un ulteriore aspetto da verificare riguarda la congruità della manodopera.
Nella suddetta circolare n°19/E, l’Agenzia ribadisce che il controllo debba essere effettuato dal contribuente:
per finalità diverse dalla detraibilità delle spese.
Sembrerebbe di capire che tale verifica non dovrebbe impattare sulla spettanza del bonus 110 e degli altri bonus edilizi. Per il bonus 110 sono previste specifiche cause di decadenza dell’agevolazione che differiscono da quelle previste per gli altri bonus edilizi.
A tal proposito però, è meglio andarci cauti, noi di Investire oggi riteniamo confermare l’obbligo per il committente, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori (articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021).