La versione finale del decreto Rilancio ha confermato il bonus 110% su interventi per ecobonus e sisma bonus ma, al tempo stesso, è entrata nel dettaglio dei controlli prevedendo multe per dichiarazioni non corrispondenti. Si rischiano fino a 15 mila euro.
Bonus 110% non spettante: fino a 15 mila euro di multa
Il testo riformulato e pronto per la pubblicazione in GU, specifica che coloro che rilasceranno attestazioni e asseverazioni non fedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% potranno subire una sanzione pecuniaria che andrà da un minimo di 2 mila euro fino a un massimo di 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che decidono di avviare i lavori di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza dei condomini.
Ultimi aggiornamenti sul bonus 110% che andrà in Gazzetta Ufficiale: dalle seconde case alla polizza
Il testo, inoltre, interviene con scopo chiarificatore su alcuni aspetti che meritavano un approfondimento. In primis quali lavori possono essere ammessi al bonus 110% e quali no. Alla lettera sembrerebbe che le spese ammesse siano quelle sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una percentuale di incidenza superiore al 25% della superficie, il cd“cappotto termico” praticamente. Saranno detraibili anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. In tal caso lo sconto fiscale sarà calcolato su un importo complessivo delle spese in una soglia non superiore a 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio. Per quanto riguarda le opere del sisma bonus, ovvero funzionali alla messa in sicurezza degli edifici dal pericolo di terremoto, la norma stabilisce che, in caso di cessione del bonus del 110% a una compagnia assicurativa con la relativa stipula di una polizza che copra dal rischio di eventi calamitosi, la detrazione oggi pari al 19% sale fino al 90% del costo dell’assicurazione firmata.
Confermata l‘inclusione delle seconde case ma solo se non sono villette unifamiliari. Al comma 11 dell’articolo 122 dello schema di decreto, in conformità con l’obiettivo di incentivare le grandi opere nei condomini, viene infatti chiarito che nella super agevolazione fiscale non rientrano gli interventi effettuati da «persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale». Ai lavori condominiali il singolo condomino o alcuni di essi, potranno collegare interventi mirati per la sua abitazione, anche qualora sia seconda casa.
In merito alla polizza assicurativa che copre la responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi eseguiti, stipulata dai professionisti, non potrà essere inferiore alla soglia di 500 mila euro. Questa clausola serve a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento di eventuali danni provocati. La verifica della veridicità delle informazioni e dei dati spetterà al ministero dello Sviluppo economico. E in caso di false attestazione sarà disposta l’immediata decadenza dai benefici fiscali.