La data del 30 settembre rappresenta la deadline per i lavori effettuati con il bonus 110 sulle villette e gli edifici unifamiliari.
Infatti, la copertura della spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 con il bonus 110, sarà garantita solo se al 30 settembre si raggiunge uno stato di avanzamento lavori del 30%.
In realtà ci sarebbe una soluzione per svincolarsi dalla scadenza del 30 settembre.
Molte volte è la stessa impresa che deve eseguire i lavori oppure i tecnici incaricati di occuparsi della pratica bonus 110 a suggerire questa soluzione.
Noi di Investire Oggi vogliamo vogliamo parlarne in questo articolo, mettendo in evidenza quelli che sono i costi e le opportunità per il contribuente che non vuole perdere la chance di ristrutturare casa con il bonus 110.
Il bonus 110. La scadenze per gli edifici e le villette unifamiliari
Oramai è noto che per le villette e gli edifici unifamiliari il superbonus coprirà le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
In particolare, tale scadenza vale solo laddove, entro il 30 settembre, l’impresa raggiungerà uno stato di avanzamento lavoro, SAL, di almeno il 30%. Per il calcolo di questa percentuale minima potranno essere considerati anche i lavori che non sono agevolati con il 110. Dunque sarà più facile verificare in positivo il raggiungimento della suddetta soglia.
Poco importa la data di presentazione della Cila superbonus, se presentata prima o dopo il 30 giugno 2022.
Attenzione però, se non si raggiunge la soglia del 30%, saranno agevolate solo le spese sostenute fino alla data da ultimo citata ossia al 30 giugno 2022. In tale caso, i requisiti richiesti dalla norma si cui al bonus 110, dovranno essere verificati rispetto ai lavori effettuati entro tale data.
Quanto detto finora vale anche per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che:
- siano funzionalmente indipendenti e
- dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno.
Si pensi alle case a schiera.
Si ricorda che per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta’ non esclusiva.
Una possibile soluzione per non essere vincolati alla scadenza del 30 settembre
Come detto in premessa, ci sarebbe una soluzione per svincolarsi dalla scadenza del 30 settembre.
In particolare, si tratta della possibilità di frazionamento dell’immobile. Con l’intento di ricavarne due unità immobiliari e beneficiare di limiti di spesa più alti ai fini del bonus 110.
Infatti, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora il limite di spesa è determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, si dovrà tenere conto non solo dei singoli appartamenti ma anche delle pertinenze ( il garage ad esempio). Ad esempio se per il cappotto termico, il limite di spesa per unità immobiliare è pari a 40.000, il plafond di spesa massima da destinate all’intervento sarà pari a 40.000*il numero delle unità immobiliari, comprese le pertinenze.
Una volta effettuato il frazionamento, si rientrerebbe nell’ipotesi di lavori eseguiti su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Per tali edifici vale quanto appena detto sui limiti di spesa per gli edifici condominiali. Si veda la circolare, Agenzia delle entrate, n°23/2022.
Attenzione però, il frazionamento dell’immobile ha un costo: la pratica al Comune, al catasto, la parcella al tecnico che segue la pratica di frazionamento. Inoltre, sulla seconda unità immobiliare dovrà essere pagata l’IMU nonchè la Tari.
Dunque, si tratta di una soluzione che deve essere ben ponderata.