Alla fine la scadenza è arrivata, senza proroga alcuna. Entro oggi, chi sta ristrutturando casa con il bonus 110 villette ed edifici unifamiliari, deve accertarsi che l’impresa raggiunga una percentuale di completamento lavori pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. SAL 30%. Non c’è via di scampo, la percentuale deve per forza essere raggiunta. Le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento del SAL 30% sono pesanti soprattutto in capo al contribuente. L’impresa si è sicuramente tutelata nel contratto di affidamento dei lavori, con apposite clausole, per evitare di rimetterci di tasca in caso di decadenza delle agevolazioni fiscali.
Fermo restando che servono sempre 47 documenti per il superbonus 110.
Detto ciò, vediamo quali sono i documenti che l’impresa deve produrre per dimostrare di aver raggiunto uno stato di avanzamento lavori del 30%.
Bonus 110 villette. La scadenza di oggi
La necessità di rispettare la scadenza del 30%, è legata alle spese sostenute per il bonus 110 villette dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Se l’impresa raggiunge uno stato di avanzamento lavori del 30%, allora il contribuente potrà beneficiare del bonus 110 anche per le spese sostenute nel 2° semestre 2022. In caso contrario, il bonus 110 potrà essere sfruttato solo per i pagamenti effettuati (anche in sconto in fattura o cessione del credito), fino al 30 giugno 2022. Sempre se saranno rispettate le condizioni richieste dalla legge ai fini del bonus 110. Dunque, ad esempio, i lavori effettuati al 30 giugno, dovranno assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se cio’ non è possibile, il conseguimento della classe energetica piu’ alta.
Quanto detto fin qui, vale anche per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che: siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno
Come si dimostra il raggiungimento del SAL al 30%?
Come abbiamo già avuto modo di vedere, nel nostro approfondimento Bonus 110 villette. Serve questa dichiarazione, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la sua apposita Commissione, ha individuato la documentazione che serve al 30 settembre per dimostrare che i lavori hanno raggiunto lo stato di avanzamento richiesto dalla legge, ex art.119 del DL 34/2020.
Ebbene, a tal fine viene chiamato in causa il direttore dei lavori.
In particolare:
Il direttore dei lavori (…)redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. E’ opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.
Questa documentazione non deve mancare.