30 settembre 2022. Si tratta di una scadenza molto importante per i proprietari di edifici e villette unifamiliari che stanno ristrutturando la propria casa con il bonus 110. Non si tratta di un termine che scopriamo oggi ma è ben noto da un pò di tempo. Tuttavia, considerato che la cessione del credito è ripartita solo da poco, è probabile che anche i lavori abbiano subito uno stallo e siano ripresi solo da poche settimane. Infatti, è possibile che l’impresa, fin quando le banche non hanno sbloccato la cessione del credito, non ha avuto la liquidità necessaria per portare avanti i lavori 110.
Ecco perché bisogna stare attenti a raggiungere entro il 30 settembre lo stato di avanzamento lavori, SAL, richiesto dalla legge anche ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Il superbonus per gli edifici e le villette unifamiliari
Chi ristruttura la propria villette o edificio unifamiliare con il bonus 110 sa che le spese coperte dall’agevolazione fiscale sono quelle sostenute fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, possono essere oggetto di bonus 110 anche quelle pagate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 se:
- alla data del 30 settembre 2022,
- i lavori raggiungeranno uno stato di avanzamento del 30% rispetto all’intervento complessivo.
Ciò vale indipendentemente dalla data di presentazione della Cila superbonus. L’Agenzia delle entrate fino a oggi non si è espressa in senso contrario ossia non ha mai dichiarato che la Cila debba essere presentata entro il 30 giugno.
La verifica della percentuale del 30%
La verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il bonus 110.
Infatti, il DL 50/2022, oltre a spostare il termine per la verifica del SAL dal 30 giugno al 30 settembre, ha previsto quest’altra semplificazione.
A ogni modo, quanto detto finora vale anche per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che:
- siano funzionalmente indipendenti e
- dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno.
Un’unita’ immobiliare puo’ ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprieta’ esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Le regole per la cessione del credito e gli intrecci con la scadenza del 30 settembre
Sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura, per gli interventi ammessi al superbonus:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Ciò significa che, il contribuente ha la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, che per il bonus 110 deve per forza avvenire per stato di avanzamento lavori. Ciò vale anche rispetto alla scadenza del 30 settembre. A tal proposito si veda la risposta all’interrogazione parlamentare n°5-0630.