La data del 30 settembre è stata decisiva per chi sta ristrutturando la propria casa con il bonus 110 villette ed edifici unifamiliari. Infatti, entro tale data, l’impresa che esegue i lavori ha dovuto raggiungere uno stato di avanzamento del 30%. Ciò permette al contribuente di sfruttare il bonus 110 anche per le spese sostenute nel 2° semestre 2022.
Una vola raggiunta tale percentuale, si deve andare avanti con i lavori in maniera rapida, visto che, per le villette e gli edifici unifamiliari, il bonus 110 spetterà solo fino al 31 dicembre 2022.
Da qui, vediamo quali sono gli adempimenti che dovrà effettuare l’impresa e chi sta ristrutturando casa con il bonus 110 villette.
Il bonus 110 per le villette
Alla data del 30 settembre, i lavori bonus 110 effettuati sulle villette e sugli edifici unifamiliari, hanno dovuto raggiungere uno stato di avanzamento del 30%; la percentuale andava verificata rispetto all’intervento complessivo. Dunque facendo concorrere alla verifica, anche i lavori per i quali non spetta alcuna agevolazione fiscale o per i quali il contribuente intende sfruttare bonus diversi dal 110.
Detto ciò, senza SAL del 30% alla data del 30 settembre, il bonus 110 copre solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Sempre se, i lavori effettuati a tale data, rispettano i requisiti richiesti dalla legge.
Dunque, rispetto a tale lavori, il contribuente dovrebbe acquisire visto di conformità, asseverazioni e attestazioni varie richieste ai fini del 110. Da qui, molte pratiche di cessione del credito sono state sospese.
Quali adempimenti dopo il 30 di settembre?
Ipotizzando il raggiungimento del SAL al 30% alla data del 30 settembre, il contribuente può guardare fino al 31 dicembre 2022 con maggiore serenità. Nel senso che, potrà completare i lavori entro la fine dell’anno. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, dovrà chiare se sia ammessa o meno la possibilità di pagare le spese entro il 31 dicembre 2022, per poi completare i lavori successivamente.
Tale possibilità era stata concessa per il bonus facciate, con la precisazione, nella circolare n°16/E 2021, che:
- l’asseverazione sulla congruità dei costi,
- avrebbe dovuto riguardare lavori perlomeno iniziati.
A tal proposito, si ricorda che per i bonus diversi dal superbonus, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, si applica alle comunicazioni di sconto in fattura e cessione trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Detto ciò, non è ancora chiaro se anche per il bonus 110 villette sarà dato più tempo per l’esecuzione dei lavori. Rispetto alla data del 31 dicembre 2022. Ciò che è certo e che il contribuente dovrà essere in possesso di tutta la documentazione: visto di conformità e asseverazioni varie.