Gli interventi rientranti nel Superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante la presentazione della c.d. CILA superbonus.
A tal proposito, in redazione è arrivato un interessante quesito proprio sui termini di presentazione della Cila per i lavori effettuati sulle villette e sugli edifici unifamiliari.
E’ possibile presentare la Cila anche dopo il 30 giugno 2022?
Ecco la risposta.
Il bonus 110 per le villette e gli edifici unifamiliari
Il bonus 110 difficilmente verrà prorogato.
Tuttavia, non interverrà sul periodo di validità del superbonus come stabilito dalle norme attualmente in essere.
Dunque, per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, il bonus 110 spettava per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Detto ciò, è possibile beneficiare del bonus 110 anche per le spese sostenute dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022 se:
- alla data del 30 settembre 2022,
- siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (Sal del 30%).
La verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus.
Entro quando va presentata la Cila?
La norma, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, nell’individuare il periodo di validità del bonus 110 villette, fa riferimento alla data di sostenimento delle spese e non a quello di presentazione della Cila.
Dunque,
- sono agevolate le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 oppure,
- fino al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 settembre 2022, saranno effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Da qui, è possibile affermare che per ottenere il superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio in avanti, non è necessario che la Cila sia presentata entro il 30 giugno. La norma non prevede alcuna limitazione in tal senso. Infatti, noi di Investire Oggi riteniamo che siano agevolabili anche i lavori avviati dopo il 30 giugno:
- con Scia presentata al Comune di competenza prima dell’inizio dei lavori e
- spese pagate entro il 31 dicembre 2022.
Alla data del 30 settembre dovrà essere verificato il SAL del 30%.
Ad ogni modo, vale sempre la regola in base alla quale per gli interventi ammessi al superbonus:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Da qui, il contribuente ha la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione, che per il Superbonus deve per forza avvenire per stato di avanzamento lavori. A tal proposito si veda la risposta all’interrogazione parlamentare n°5-06307.