Come se non bastasse già la confusione che regna intorno al superbonus 110, ci pensa il Mef a complicare ancora di più le cose. Infatti nel corso di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, la n°5-08270, viene messo nero su bianco che per beneficiare del bonus 110 anche solo in riferimento alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022, non è sufficiente pagare i lavori, ma è necessario che si raggiunga uno stato di avanzamento di almeno il 30%.
Quanto affermato dal Mef, va contro il dettato normativo del bonus 110.
Bonus 110. La proroga e le condizioni da rispettare
Per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari, il bonus 110 spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. E’ possibile beneficiare del bonus 110 anche per le spese sostenute dopo tale data e fino al 31 dicembre 2022 se:
- alla data del 30 settembre 2022,
- siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus.
Dunque, per le spese sostenute fino al 30 giugno non importa quale stato di avanzamento lavori è stato raggiunto. Ciò che rileva è il pagamento delle spese entro tale data.
Dunque, per non perdere il 110, meglio pagare a Giugno.
Se alla data del 30 settembre non sarà raggiunto un SAL del 30%, il bonus 110 spetterà solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. La verifica dei requisiti richiesti dalla norma sul 110 andrà effettuata rispetto ai lavori completati entro il 30 giugno. Ad esempio andrà verificato che l’intervento effettuato consenta il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Se non rispettano i requisiti, il 110 è perso anche in riferimento ai lavori effettuati alla data del 30 giugno.
La caduta del Mef. Errore grossolano da correggere al più presto
Nel corso di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera, la n°5-08270, è stato chiesto al Mef la conferma che rispetto alla data del 30 giugno non debba essere fatta alcuna verifica dello stato di avanzamento lavori.
Ebbene, secondo il Mef,
in relazione alla possibilità per i proprietari di « villette unifamiliari » – che non sono certi di poter concludere il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022 – di usufruire comunque dell’agevolazione del 110 per cento anche solo versando le somme relative agli interventi previsti entro il 30 giugno 2022, si osserva che, in considerazione della formulazione della norma, non è sufficiente, come prospettato dagli Onorevoli interroganti, il pagamento dell’importo corrispondente al
30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, atteso che la norma fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati.
Sembrerebbe di capire che il Mef subordina la spettanza del bonus 110 per le spese pagate entro il 30 giugno ad uno SAL del 30%. Ciò in contrasto alla norma che non prevede tale condizione o meglio richiede il raggiungimento di un SAL del 30% solo in riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno.
E’ necessario che il Mef intervenga al più presto per smentire quanto sopra affermato in contrasto con le norme disposte dal legislatore.