“Sono un lavoratore dipendente e attualmente mi trovo in aspettativa non retribuita. Starò così fino al 31 dicembre 2022. Vi chiedo se a novembre 2022 mi spetta il bonus 150 euro al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti”.
Abbiamo appena esposto il quesito inviato in redazione da un nostro lettore.
Innanzitutto, dobbiamo ricordare che il bonus 150 euro lavoratori dipendenti è stato previsto con il decreto Aiuti ter (art. 18). Spetta ai dipendenti che hanno un contratto di lavoro in essere a novembre 2022.
Inoltre, lo stesso art.
Tra i requisiti per il bonus 150 euro lavoratori dipendenti c’è anche quello di non essere titolare di pensione; NASPI; dis-coll e reddito di cittadinanza. Il contributo spetta una sola volta (anche in caso di più rapporti di lavoro). Per averlo, il lavoratore deve presentare in azienda il modello autocertificazione bonus 150 euro busta paga, in cui va ad auto-dichiarare il possesso dei requisiti.
Il bonus 150 euro in caso di aspettativa non retribuita
Il quesito posto dal nostro lettore trova la sua risposta proprio nella menzionata Circolare INPS n. 116 del 17 ottobre 2022. In particolare, qui si legge che
la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Pertanto, stando a ciò, il lettore non avrà il bonus 150 euro lavoratore dipendente.
Il contributo per chi è in cassa integrazione
Nella stessa circolare, invece, l’istituto nazionale di previdenza sociale chiarisce che il comma 2 del medesimo articolo 18 dispone che il bonus 150 euro è riconosciuto anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Questo, dunque, significa che il contributo sarà erogato anche al lavoratore laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, come ad esempio la CIGO/CIGS (sarebbe la cassa integrazione); l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro o di congedi parentali.