Anche per il bonus 150 euro c’è necessità che il lavoratore dipendente prepari un’autodichiarazione da consegnare al proprio datore di lavoro. Con l’autodichiarazione il lavoratore attesta di non essere destinatario del bonus 150 euro ad altro titolo: pensionato, autonomo occasionale, venditore a domicilio, ecc.
Rispetto al bonus 200 euro, per il nuovo bonus 150 euro, il lavoratore non dovrà attestare di essere beneficiario dell’esonero contribuivo di cui all’ultima legge di bilancio. Questo perché, ora la norma è più semplice e diretta, infatti, prenderanno il bonus coloro che hanno una retribuzione imponibile previdenziale di novembre non superiore a 1.538 euro.
Detto, ciò, nella circolare di ieri, la n° 116, l’INPS ha chiarito quali sono le conseguenze in capo al lavoratore dipendente che riceverà il bonus più volte.
Tale situazione potrebbe dipendere dal fatto che, la suddetta autodichiarazione deve essere consegnata solo al datore di lavoro che è tenuto a pagare il bonus. Non anche ad altri “datori” con i quali sono in corso ulteriori rapporti di lavoro.
Il bonus 150 euro in busta paga
Il bonus 150 euro è riconosciuto ai lavoratori dipendenti direttamente in busta paga. A tal fine, il lavoratore dipendente deve consegnare un’autodichiarazione al proprio datore di lavoro, con la quale attesta di non essere destinatario del bonus 150 euro ad altro titolo: pensionato, autonomo occasionale, venditore a domicilio, ecc.
Soggetti quest’ultimi che riceveranno il bonus 150 euro direttamente dall’INPS, previa presentazione della domanda.
Ognuno dei suddetti beneficiari ha diritto al bonus una sola volta. Ciò vuol dire che, se la stessa persona è sia pensionato che dipendente allo stesso momento, non potrà ricevere il bonus due volte.
Anche laddove la stessa persona abbia più rapporti di lavoro, ad esempio due part-time, riceverà un unico accredito, in una sola busta paga.
Da qui, come ribadito nella circolare n°116 di ieri, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro, dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
La restituzione del bonus. Quando?
Nella stessa circolare sora citata, l’INPS ha messo in allerta chi riceverà il bonifico del bonus 150 euro più volte.
Infatti, in tale casi:
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
L’’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.
Difatti, vengono ribaditi gli stessi chiarimenti forniti dall’INPS tempo addietro con la circolare n°73/2022, relativa al bonus 200 euro.