Bonus 150 euro non presente in busta paga, nulla è perduto

Alcuni lavoratori hanno ricevuto la busta paga di competenza del mese di novembre 2022 senza bonus 150 euro nonostante i requisiti
2 anni fa
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bonus 150 euro busta paga

Brutta sorpresa per alcuni lavoratori dipendenti. In particolare per coloro che hanno ricevuto solo a dicembre l’accredito dello stipendio di competenza del mese di novembre 2022. Non si ritrovano pagato il bonus 150 euro busta paga previsto dal decreto Aiuti ter (art. 18).

Alcuni non lo hanno ricevuto perché semplicemente non ne hanno i requisiti. Altri, invece, nonostante i requisiti rispettati si vedono non erogata l’indennità dall’azienda. Questi ultimi si chiedono se il beneficio è ormai perso o c’è ancora speranza di riceverlo sullo stipendio di competenza di dicembre (che gli sarà pagato solo a gennaio 2023).

A loro dobbiamo innanzitutto ricordare quali sono le condizioni da rispettare per aver diritto al contributo.

I requisiti per il bonus 150 euro busta paga

Il bonus 150 euro busta paga spetta a condizione che in capo al lavoratore siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

  • avere un contratto in essere nel mese di novembre 2022
  • non risultare titolare di pensione, reddito di cittadinanza, NASPI o altra prestazione erogata dall’INPS
  • non percepire il bonus 150 euro busta paga da altro datore di lavoro o come altro tipo di beneficiario (il bonus spetta una sola vola anche in caso di più rapporti di lavoro)
  • avere una retribuzione imponibile riferita al mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro.

Basta che una delle condizioni non ci sia ed il bonus non è spettante.

In merito al requisito reddituale, l’INPS ha avuto modo, comunque, di chiarire alcune cosa. Ossia che:

  • il riferimento è all’imponibile previdenziale (Circolare INPS n. 116 del 2022)
  • in caso di più rapporti di lavoro, la verifica del requisito reddituale deve essere fatta in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale si presenta il modello di autocertificazione, quindi, non bisogna fare la somma delle singole retribuzioni derivanti dai diversi rapporti di lavoro (Messaggio INPS n. 4159 del 17 novembre 2022)
  • il requisito reddituale è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022 (Messaggio INPS n. 4159 del 17 novembre 2022).

Come e quando

L’indennità è pagata ai lavoratori dipendenti sulla retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

Quindi, chi ha ricevuto questa retribuzione nel mese di novembre stesso, si è visto erogare il beneficio a novembre (è il caso dei dipendenti statali). Chi, invece, ha ricevuto a dicembre lo stipendio di novembre, ha visto pagarsi il contributo sull’accredito di dicembre medesimo.

Il pagamento è avvenuto direttamente in busta paga. In sostanza lo ha anticipato il datore di lavoro e poi questo lo recupera con la compensazione nel flusso Uniemens di competenza novembre 2022.

Solo per i dipendenti settore privato era richiesto di presentare preventivamente in azienda il modello di autocertificazione bonus 150 euro. Nel modello si autodichiaravano i requisiti. Pe gli statali, invece, tutto è risultato automatico.

Se il bonus 150 euro busta paga non è pagato

Tuttavia, potrebbe esser capitato che, nonostante il lavoratore avesse tutti i requisiti per avere il bonus 150 euro busta paga, questi non lo abbia ricevuto. E non lo ha ricevuto perché il datore di lavoro ha avuto problemi gestionali che non gli hanno permesso di erogare l’indennità con la retribuzione di novembre 2022.

In tal caso, per il lavoratore nulla è perduto. Infatti, l’INPS chiarisce che in una situazione di questo tipo l’azienda potrà esporre il conguaglio sul flusso di competenza di dicembre 2022. Questo significa che il lavoratore non perderà il contributo ma lo riceverà su questa retribuzione.

Diverso, invece, è il caso in cui il dipendente privato non ha ricevuto il beneficio perché non ha presentato al datore di lavoro il modello di autoceritificazione. In questo caso il contributo può considerarsi perso perché il modello era condizione essenziale per l’erogazione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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