Il bonus 150 euro sarà accreditato in busta paga ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile di novembre 2022, non eccedente l’importo di 1.538 euro. Il bonus spetta anche agli stagionali in busta paga.
Per il bonus 200 euro, il precedente limite “reddituale” era fissato a 2.692 euro, imponibile previdenziale.
Detto ciò, la norma di cui al bonus 150 euro ossia l’art.18 del DL 144/2022, decreto Aiuti-ter, non fa riferimento all’imponibile previdenziale ma solo alla “retribuzione imponibile”.
Ebbene, l’INPS ha risposto a questa domanda con la circolare n° 116 pubblicata ieri.
Il bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti
L’art.18 del decreto Aiuti-ter prevede che il bonus 150 euro sia riconosciuto:
ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 (..).
E’ il datore di lavoro a riconoscere il bonus 150 euro al lavoratore dipendente.
Infatti, il bonus sarà accreditato:
- nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre e
- nello stesso mese il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia” UniEmens.
L’indennità in parola; non é cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini ISEE.
Rileva l’imponibile previdenziale. I chiarimenti dell’INPS
Come detto in premessa, la norma di cui al bonus 150 euro, non fa riferimento all’imponibile previdenziale ma solo alla “retribuzione imponibile”.
Da qui, per verificare se il bonus 150 euro spetta o meno, di quale dato si deve tenere conto? Rileva anche in questo caso l’imponibile previdenziale, come previsto per il bonus 200 euro?
La risposta è affermativa.
- l’erogazione del bonus 150 euro da parte del datore di lavoro riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,
- purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile di novembre, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro.
L’accredito avverrà con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Inoltre:
nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017 (premi di risultato).
L’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.