Dal 26 settembre 2022 è aperta la possibilità di presentare domanda per il bonus 200 euro partita IVA (art. 33 decreto Aiuti) e per il nuovo bonus 150 euro partita IVA (art. 20 decreto Aiuti ter). La domanda è unica nel rispetto dei requisiti previsti.
Si tratta di due misure “una tantum” volute dal legislatore per mitigare il caro bollette di questi ultimi tempi.
La richiesta è da presentarsi (entro il 30 novembre 2022):
- all’INPS, se la partita IVA è iscritta a questo ente previdenziale
- ad altra cassa previdenziale di appartenenza, se non iscritti all’INPS (ad esempio, l’avvocato deve presentarla alla cassa forense)
In caso di doppia cassa previdenziale (INPS e altra cassa), la domanda per il bonus si presenta esclusivamente all’INPS.
Il requisito reddituale per i due bonus
Sia per avere il bonus 200 euro partita IVA sia per quello di 150 euro è necessario che sia rispettato un certo requisito reddituale. In dettaglio, è richiesto che:
- per il bonus 200 euro, il reddito personale anno 2021 del richiedente non risulti essere superiore a 35.000 euro
- per il bonus 150 euro, il reddito personale anno 2021 del richiedente non risulti essere superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, il reddito deve essere considerato al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali e devono essere esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- il reddito della casa di abitazione
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Bonus 200 euro partita IVA e bonus 150 euro, come verificare il reddito
Il punto di riferimento per verificare se il requisito reddituale è rispettato, sia per il bonus 200 euro partita IVA che per il bonus 150 euro partita IVA è il Modello Redditi Persone Fisiche 2022 (anno d’imposta 2021).
La scadenza della domanda per i due contributo fissata al 30 novembre 2022 non è, infatti, un caso. Essa corrisponde alla scadenza anche del Modello Redditi.
L’INPS, nella Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, ha chiarito che per verificare se il requisito reddituale è rispettato basta controllare la voce del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Quindi, al rigo RN1 colonna 1 bisogna sottrarre i contributi previdenziali obbligatori e l’importo indicato ad RN2. Se il risultato:
- supera 35.000 euro non si ha diritto a nessuno dei due bonus
- supera 20.000 euro e non 35.000 euro, si ha diritto solo al bonus 200 euro
- non supera 20.000 euro, si ha diritto ad entrambi i bonus.
L’integrativa a sfavore e la restituzione del contributo
Potrebbe accadere che dopo aver presentato domanda per il bonus e dopo aver presentato anche il Modello Redditi Persone Fisiche 2022, ci si accorga di non aver riportato in quest’ultimo modello alcuni redditi. Occorre, quindi, presentare una c.d. Dichiarazione redditi integrativa “a sfavore”.
Ciò potrebbe avere delle ripercussioni poi sul bonus.
Esempio
Giovanni ha presentato Modello Redditi 2022 da cui scaturisce un reddito personale di 34.000 euro. Questi, presenta domanda bonus 200 euro. Il requisito, in base a questo dato è rispettato e, quindi, viene pagato il contributo. A febbraio 2022 Giovanni si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un reddito anno 2021 di 5.000 euro. Quindi, presenta una dichiarazione redditi integrativa. Ora il reddito personale 2021 non è più 34.000 euro ma 39.000 euro. Ne consegue che il requisito reddituale per il bonus 200 euro (35.000 euro) non è più rispettato. Di conseguenza l’INPS procederà al recupero della somma che era stata nel frattempo pagata sulla base della prima dichiarazione redditi.
Per completezza, ricordiamo che una dichiarazione integrativa si può presentare entro il 31 dicembre del 5° anno successivo. Pertanto, per un Modello Redditi Persone Fisiche 2022, l’integrativa si può presentare entro il 31 dicembre 2027.