L’INPS inciampa. Nella circolare emanata per spiegare come verificare il requisito reddituale per avere il bonus 200 euro partita IVA (art. 35 decreto Aiuti) e il bonus 150 euro partita IVA (art. 20 decreto Aiuti ter), non spiega come devono comportarsi coloro che agiscono in regime forfettario e di vantaggio.
Nel documento, il chiarimento fornito si rivolge solo a coloro che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF (quadro RN del Modello Redditi Persone Fisiche). Mentre i forfettari e quelli di vantaggio determina il reddito dell’attività in maniera “forfettaria” e non pagano l’IRPEF ma un’imposta sostitutiva.
Prima di illustrare cosa l’INPS ha dimenticato è opportuno fare una panoramica generale sui due contributi una tantum oggetto dell’argomento.
Partite IVA, un bonus complessivo di 350 euro
Al fine di dare un sostegno economico contro il caro bollette, il legislatore ha riconosciuto anche a chi esercita attività d’impresa e attività di lavoro autonomo, un bonus 200 euro partita IVA e un bonus 150 euro partita IVA.
Il riconoscimento del contributo (una tantum) è soggetto al rispetto di un requisito reddituale. In dettaglio:
- se si vuole avere il bonus 200 euro, è necessario che il reddito personale 2021 del richiedente non risulti superiore a 35.000 euro
- per il bonus 150 euro partita IVA, è richiesto che il reddito personale 2021 del richiedente non risulti superiore a 20.000 euro.
La soglia reddituale:
- deve essere considerata al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali
- non deve considerare i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Entrambi i sussidi non sono automatici. E’ necessario presentare domanda nel periodo 26 settembre 2022 – 30 novembre 2022. La richiesta è da farsi all’INPS (se la partita IVA è iscritta all’INPS) o ad altra cassa previdenziale di appartenenza.
Bonus 200 euro partita IVA e bonus 150 euro, la verifica del reddito
Come visto, il bonus 200 euro partita IVA e il bonus 150 euro partita IVA richiedono requisiti reddituali diversi. La domanda, comunque, è unica. Quindi, se ad esempio, il reddito del richiedente è inferiore a 20.000 euro, il beneficio sarà di 350 euro complessivi. Laddove, invece, il reddito personale 2021 del richiedente, ad esempio, è superiore a 20.000 euro ma inferiore a 35.000 euro, ci saranno solo 200 euro.
L’INPS nella, Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, ha chiarito che per verificare il requisito reddituale è sufficiente controllare la voce del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Nel documento, tuttavia, nessuna indicazione è data per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, i quali, invece, compilano il quadro LM. L’istituto, quindi, farebbe bene a colmare questa lacuna, in modo da permettere anche a questi contribuenti di poter verificare con certezza se il requisito reddituale è rispettato o meno e non incappare nel rischio di dover poi restituire il beneficio.