Bonus 200 euro. Tutto fa reddito tranne la prima casa, ecco la beffa

Per i pensionati, il "decreto aiuti" individua i redditi che rilevano ai fini del bonus, per gli altri entrano in gioco le regole dell'imposte sui redditi
3 anni fa
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bonus

Il bonus 200 euro è un contributo una tantum riconosciuto nel “Decreto Aiuti” in favore di lavoratori dipendenti; pensionati e lavoratori autonomi. Rientrano nella definizione di lavoratori autonomi sia gli imprenditori individuali sia i professionisti. Stando all’ultima bozza del “decreto aiuti in nostro possesso, il bonus 200 euro spetterà anche ai percettori del Reddito di cittadinanza; ai lavoratori stagionali, nonchè ai percettori dell’indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) . Infatti, il testo cita espressamente le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.

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Detto ciò, il bonus spetta a coloro che presentano un reddito non superiore a 35.000 euro.

Come deve essere verificata tale soglia? Valgono le stesse indicazioni per dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi?

Il bonus 200 euro. La verifica della soglia dei 35.000 euro per i pensionati

In riferimento ai pensionati, la verifica del requisito reddituale è regolata nei particolari.

Infatti, il decreto Aiuti prevede che il reddito personale complessivo non deve essere superiore a 35.000 euro lordi annui.

Ai fini di tale verifica si tiene conto:

  • dei redditi di qualsiasi natura, compresi
  • quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

Ai fini del bonus 200 euro non rilevano:

  • il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • l’assegno al nucleo familiare,
  • gli assegni familiari e l’assegno unico universale;
  • l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (riconosciuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali);
  • gli assegni di guerra,
  • gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • le indennità di accompagnamento,
  • le indennità previste per i ciechi parziali e le indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.

Il bonus non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Inoltre non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Difatti non rileva ai fini ISEE.

Queste sono le ultimissime sul bonus 200 euro.

Indicazioni per dipendenti e partite Iva

Venendo ai titolari di partita iva e ai dipendenti, la norma prevede, rispettivamente che il bonus di 200 euro spetterà:

  • ai lavoratori autonomi e ai professionisti con un reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro,
  • ai lavorato dipendenti con una retribuzione imponibile lorda, compresa di tredicesima, non superiore a 35.000 euro.

Per i lavoratori dipendenti sembrerebbe rilevare la sola retribuzione da dipendente. Non le altre tipologie di reddito.

Per i lavoratori autonomi valgono le indicazioni di cui all’art. 3 del DPR 917/86, TUIR.

Dunque,  il reddito complessivo è formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR.

Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

  • i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura
    in cui risultano da provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria;
  • gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonche’, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
  • la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  • le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

Non rimane che attendere la pubblicazione del testo del “decreto Aiuti” in Gazzetta Ufficiale per avere conferma delle previsioni fin qui analizzate.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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