Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto ulteriori misure di sostegno attraverso apposite indennità una tantum; stiamo parlando dei cosiddetti bonus covid e, in particolare, del bonus 2400 euro.
L’Inps, con il messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 – in attesa della pubblicazione della circolare attuativa e dell’adeguamento delle relative procedure informatiche – ha fornito le prime indicazioni relative al bonus covid da 2400 euro. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus 2400 euro, a chi spetta?
L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto, sostanzialmente, l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori:
- stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dello spettacolo.
Modalità di erogazione dell’Indennità Covid
Le categorie di lavoratori di cui sopra, se hanno già fruito delle precedenti indennità covid, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum; la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate in precedenza.
Ad ogni modo, il decreto Sostegni, ai successivi commi 2 – 6 del medesimo articolo 10, prevede il riconoscimento del bonus 2.400 euro anche a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle precedenti indennità.
Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19, i potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Altro sul Bonus 2400 euro
Le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni non sono tra loro cumulabili; sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
Infine, spiega l’Inps, le stesse non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo in cui esse vengono erogate non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.