La società che nel 2024 ha effettuato un investimento agevolato in beni strumentali nuovi, bonus 4.0 (articolo 1, commi 1054-1058-ter, legge n. 178/2020) e ha omesso di inviare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione preventiva non è tenuta a ricorrere alla remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012) per sanare tale omissione.
Basterà semplicemente effettuare l’adempimento, legittimando in tal modo la spettanza del credito d’imposta.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n° 260/2024.
Il bonus 4.0 e le comunicazioni al MIMIT
A prevedere l’obbligo di comunicazione degli investimenti al MIMIT è stato l’art.6 del DL 39/2024:
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (…) le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione (…).”
Dunque, per utilizzare il bonus industria 4.0 in compensazione:
- per gli investimenti effettuati dal 30 marzo in avanti, serve una comunicazione preventiva al MIMIT sui beni oggetto di investimento nonchè un’ulteriore comunicazione sugli investimenti effettivamente portati a termine;
- per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo servirà la sola comunicazione di completamento;
- per gli investimenti 2023, la quote residua di bonus, potrà essere utilizzata in compensazione solo dopo che è stata inviata la comunicazione al MIMIT a consuntivo.
I crediti bonus 4.0 2021 e 2022 sono senza vincoli.
Comunicazione bonus 4.0 tramite il portale GSE
Gli adempimenti devono essere effettuati attraverso il Gestore dei servizi energetici (Gse).
Con il decreto 24 aprile 2024 sulla comunicazione bonus 4.0 sono stati approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per assolvere all’adempimento.
Nella piattaforma, previa registrazione all’Area Clienti, l’utente potrà accedere all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la comunicazione degli investimenti.
All’interno del portale è inoltre disponibile la guida per la compilazione dei moduli.
Bonus 4.0. Non serve la remissione in bonis
Con la risposta n°260/2024 l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle conseguenze legate alla mancata comunicazione preventiva degli investimenti bonus 4.0.
E’ possibile ricorrere alla c.d. remissione in bonis?
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate le suddette norme non dispongono che le due comunicazioni siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza” del diritto di credito. Diritto che sorge con la realizzazione degli investimenti.
La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti. Entrambe le comunicazioni sono infine propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.
Quindi, per fruire del credito, la società richiedente dovrà presentare la comunicazione preventiva, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e, successivamente, trasmettere la comunicazione aggiornata a consuntivo.
Riassumendo…
- Obbligo di comunicazione per il Bonus 4.0: per fruire del credito d’imposta, le imprese devono inviare una comunicazione preventiva e una successiva comunicazione a consuntivo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
- Mancata comunicazione preventiva: secondo l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 260/2024), l’omissione della comunicazione preventiva non invalida il diritto al credito d’imposta, purché l’adempimento sia comunque effettuato.
- Esclusione della remissione in bonis: non è necessario ricorrere alla remissione in bonis, poiché le norme non prevedono un termine perentorio a pena di decadenza per l’invio delle comunicazioni.
- Investimenti 2024 e comunicazioni: per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024 in avanti, sono richieste sia la comunicazione preventiva sia quella a consuntivo. Per gli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024, serve solo la comunicazione di completamento.
- Portale GSE e procedura telematica: le comunicazioni devono essere effettuate tramite il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), utilizzando i moduli predisposti e accessibili nell’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”.