Bonus 5.0 a rischio cumulo con altre agevolazioni (nuove FAQ MIMIT)

Aggiornate le FAQ del MIMIT sul Bonus Transizione 5.0 con chiarimenti su cumulabilità, leasing e procedure semplificate
2 settimane fa
3 minuti di lettura

In data 10 aprile il MIMIT ha provveduto a pubblicare nuove FAQ sul bonus transizione 5.0 e ad aggiornarne altre.

L’intervento include la pubblicazione delle seguenti FAQ:

  • FAQ n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), di cui al DM 24 Luglio 2024;
  • FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull’applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati;
  • FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;
  • FAQ n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione

Inoltre, è modificata la FAQ n.

6.4 sulla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo. Infine è stata aggiornata la FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

Il bonus 5.0

Nel contesto delle iniziative volte a promuovere la trasformazione digitale ed ecologica delle imprese italiane, il Piano Transizione 5.0 rappresenta una misura chiave.

Introdotto dall’articolo 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, e successivamente integrato dalla L.n° 207/2024: Legge di Bilancio 2025, il piano prevede un credito d’imposta per le imprese che, nel biennio 2024-2025, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre i consumi energetici:

  • di almeno il 3% per l’intera struttura produttiva o
  • del 5% per il processo specifico interessato dall’investimento .​

Serve anche una comunicazione di completamento degli investimenti per avere il bonus 5.0

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia.

Ciò vale a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse, invece, le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposizione ad altra procedura concorsuale; quelle destinatarie di sanzioni interdittive e le imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e l’inadempimento rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Bonus 5.0 a rischio cumulo con altre agevolazioni

Come accennato in premessa, in data 10 aprile il MIMIT ha provveduto a pubblicare nuove FAQ sul bonus transizione 5.0 e ad aggiornarne altre.

Si riportano i chiarimenti principali.

Procedura semplificata e di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24

La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo.

Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. In tal senso, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione ex ante del bene da sostituire, non è quindi necessario eƯettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e; ferma restando, comunque, la facoltà dell’impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%

Beni sostituti in leasing e verifica conclusione ammortamento

In considerazione della sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio” deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coeƯicienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l’impresa beneficiaria avesse acquisito – fin dall’origine – il bene in proprietà (anziché in leasing).

Il cumulo con altri incentivi

Il MIMIT ha aggiornato la FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

Ciò vale a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi.

Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.

Riassumendo.

  • Il Bonus Transizione 5.0 è un credito d’imposta per imprese che investono in beni strumentali nuovi per migliorare l’efficienza energetica.
  • Il MIMIT ha aggiornato le FAQ il 10 aprile, chiarendo modalità operative e casi specifici (macchinari ammortizzati, leasing, autoproduzione energetica).
  • È confermata la procedura semplificata per stimare i risparmi energetici derivanti dalla sostituzione di macchinari ammortizzati da almeno 24 mesi.
  • Confermata la cumulabilità del bonus con altre agevolazioni, purché non coprano gli stessi costi ammissibili.
  • Necessaria una comunicazione di completamento degli investimenti per accedere al credito d’imposta.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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