In redazione di InvestireOggi è arrivato un interessante quesito sul bonus ristrutturazione al 50%. Con effetti dal 1° gennaio 2025, il bonus scenderà al 36%. Inoltre la spesa massima ammessa alla detrazione sarà dimezzata: si passerà da 96.000 euro a 48.000 euro.
Dunque si tratta di un bel taglio che toglierà appeal a uno dei bonus più utilizzati dagli italiani.
Proprio in merito a tale bonus un nostro lettore ci ha posto il seguente quesito.
Buongiorno, sto valutando di effettuare dei lavori di ristrutturazione sull’immobile in cui vivo con la mia famiglia. So che, salvo novità che potrebbero essere inserite nella prossima legge di bilancio, ci sarà un taglio al bonus ristrutturazioni. Tuttavia fino al 31 dicembre c’è ancora il bonus rafforzato. A tal proposito, se decidessi di partire con i lavori e pagarli tutti in anticipo con un finanziamento bancario entro il 31 dicembre, posso garantirmi il 50% con il limite di spesa a 96.000. Se la spesa è pagata con finanziamento come deve essere individuato il momento di sostenimento dell’onere ai fini della detrazione? E’ necessario che siano completati i lavori entro fine anno per avere il bonus al 50%?
Prima di rispondere ai diversi quesiti del nostro lettore facciamo un cenno al bonus ristrutturazione.
Il bonus ristrutturazioni. Un cenno
Fino al 31 dicembre 2024, il bonus ristrutturazioni spetta al 50% su una spesa massima di 96.000 euro. La detrazione è riconosciuta in 10 quote annuali di pari importo.
Per gli edifici condominiali, il bonus spetta per le spese di:
- manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
- manutenzione straordinaria (lett. b);
- restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
- ristrutturazione edilizia (lett. d).
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi interventi ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria. Ammenochè non si inseriscono in un intervento di ristrutturazione più ampio.
Possono richiedere il bonus:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- ecc.
Bonus 50% rafforzato con finanziamento entro il 31 dicembre
In merito ai quesiti su esposti c’è da dire in primis che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, vale il principio di cassa (vedi la circolare n°2/2020).
Dunque le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Più nello specifico, come da circolare n°17/2024 sulla dichiarazione dei redditi:
la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione compete, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 4).
Dunque, si ha diritto alla detrazione anche se le spese sono state pagate in anticipo rispetto all’inizio dei lavori. Naturalmente i lavori devono essere iniziati e portati a termine.
Le spese pagate con finanziamento
Per quanto riguarda le spese pagate con finanziamento, nella guida ADE sul bonus ristrutturazioni viene messo nero su bianco che la detrazione è ammessa se:
- la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale
del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita
Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato); - il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
Ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.
Dunque il bonifico entro il 31 dicembre permette di mantenere la detrazione al 50% per le spese 2024.
Attenzione però, se lo stesso lavoro si protrae a cavallo tra il 2024 e il 2025, considerando che il limite di spesa passerà a 48.000 euro, laddove nel 2024 il contribuente ha già speso 55.000 euro (esempio) nel 2025 non potrà più contare su alcuna detrazione ossia su alcun plafond di spesa. Posto che questo è stato assorbito già tutto nel 2024. Il problema non si pone se i due interventi 2024 e 2025 sono tra loro autonomi.
Dunque conviene fare i lavori con il bonus 50% al più presto
Riassumendo…
- Fino al 31 dicembre il bonus ristrutturazioni spetta al 50% su una spesa massima di 96.000 euro;
- dal 2025 si passa al 36% con limite di spesa a 36.000 euro.
- con bonifico entro il 31 dicembre 2024 si ha diritto alla detrazione al 50%;
- i lavori possono iniziare anche nel 2025.
- dal 2028 al 2033 il bonus ristrutturazioni scenderà al 30%.
Salve,
Quindi, per esempio, se io nel 2024 avessi speso 60k€ per una ristrutturazione (pagati, lavori in corso), poi nel 2025 potrei cmq usufruire del bonus sicurezza per fare recinzioni e simili? O sarei fuori perché nel 2024 ho speso più di quanto disponibile nel 2025? (60k vs 48k).
Grazie mille