Bonus 600 euro per i lavoratori dello sport, esteso con il decreto di agosto

L’indennità Covid (bonus 600 euro) è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le associazioni e federazioni sportive nazionali, anche per il mese di giugno.
5 anni fa
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L’indennità Covid (bonus 600 euro) è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le associazioni e federazioni sportive nazionali, anche per il mese di giugno.

Il decreto di agosto, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, fra le tante misure volte ad arginare la crisi di liquidità che è scaturita a seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento varate dal Governo, prevede all’articolo 12, l’estensione del bonus 600 euro per i lavoratori dello sport anche per il mese di giugno.

L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le associazioni e federazioni sportive nazionali, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il bonus 600 euro, anche in questo caso, non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Come fare domanda

Per richiedere il bonus 600 euro, i lavoratori dello sport di cui all’articolo 12, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, devono presentare alla società Sport e Salute s.p.a. un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e, al contempo, della mancata percezione di altri redditi.

La società Sport e Salute s.p.a., sulla base del registro acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e di apposite intese, istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Per quanto riguarda i soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.

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