Bonus 75. La Camera conferma il taglio (non solo rifacimento infissi, la lista dei lavori eliminati)

Ora la palla passa al Senato ma quasi sicuramente il testo rimarrà blindato, nessuna ulteriore modifica sarà approvata sul bonus 75
10 mesi fa
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Bonus barriere architettoniche 75%: elenco lavori ammessi
Foto © Pixabay

Chi si aspettava un cambio di rotta sul bonus 75 dopo le modifiche apportate dal DL 212/2023, c.d. decreto “Salva superbonus” rimarrà deluso. Nella giornata di ieri anche la Camera, in fase di conversione in legge del decreto,  ha confermato il taglio all’agevolazione. Ora la palla passa al Senato ma quasi sicuramente il testo rimarrà blindato ossia rimarrà lo stesso di quello adottato dal Governo in data 28 dicembre.

Nei fatti, anche con la legge di conversione del decreto sarà confermato la riduzione della lista dei lavori agevolati nonchè l’abrogazione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Fatti salvi due casi specifici in cui le le due opzioni saranno ammesse. Sempre e solo però rispetto alla nuova lista lavori ridotta.

Il bonus 75. Cosa prevede il DL “Salva superbonus”?

L’art. 3 del DL 212 ha rivisto completamente l’agevolazione bonus 75.

Se fino a prima del decreto si trattava di un’agevolazione accessibile a tutti per una lista di lavori molto lunga, da fine dicembre le cose sono cambiate e pure di molto.

Ora i lavori ammessi al bonus sono individuati nello specifico dall’art.119-ter del DL 34/2020 (come modificato dal DL Salva superbonus). Non c’è più un generico riferimento agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

In particolare, possono essere ammessi al bonus gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto esclusivamente:

  • scale;
  • rampe;
  • ascensori;
  • servoscala;
  • piattaforme elevatrici.

Dunque addio all’agevolazione per lavori quali la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti); il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori); ecc.

Le novità su sconto in fattura e cessione del credito

Come detto in apertura il decreto congeda anche le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito, sono attivabili solo se riferite a spese sostenute da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (da rapportare al c.d. quoziente familiare, comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

Non si dovrà tenere conto delle suddette soglie reddituali se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi della L.

104.

Dunque nei suddetti casi via libera a sconto e cessione. Sempre e solo però rispetto alla nuova lista lavori ridotta ossia riguardanti esclusivamente: scale; rampe; ascensori; servoscala; piattaforme elevatrici.

Bonus 75. La Camera conferma il taglio

Nella giornata di ieri anche la Camera ha confermato il taglio all’agevolazione.

Dunque, la conversione in legge del decreto non porterà ad alcuna ulteriore novità sul bonus 75. Il testo rimarrà blindato anche dopo il passaggio al Senato.

E’ confermato però che si prenderanno ancora le vecchie regole, dunque lista ampia di lavori agevolati e sconto in fattura (o cessione) per gli interventi rispetto ai quali alla data del 29 dicembre:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Tali ipotesi di “salvaguardia” rimangono in essere.

Per fare un esempio, nel rispetto di una delle suddette condizioni è ancora possibile sfruttare la vecchia agevolazione. Ad esempio, si al bonus 75 per sostituire gli infissi

Riassumendo…

  • Anche la Camera, in fase di conversione in legge del decreto,  ha confermato il taglio al bonus 75;
  • il testo del decreto “212”  rimarrà invariato anche dopo la conversione in legge;
  • rimangono in essere le ipotesi di salvaguardia per i vecchi contratti tra imprese e committenti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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