Bonus 75. Vecchie regole con Scia tempestiva o edilizia libera (le differenze)

Continueranno ad applicarsi le vecchie regole laddove alla data del 29 dicembre risulti presentato il titolo abilitativo per i lavori oggetto di bonus 75
12 mesi fa
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Bonus barriere architettoniche 75%: elenco lavori ammessi
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Il Governo Meloni ha detto addio alla pacchia del bonus 75. Infatti con il D.L. 212/2023, sono stati ridotti al lumicino i lavori agevolati al 75% e in più, salvo alcuni casi residui, sono state abrogate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Tuttavia, continueranno ad applicarsi le vecchie regole laddove alla data del 29 dicembre risulta presentato il titolo abilitativo per i lavori oggetto di bonus 75%.

Cosicché, laddove gli interventi richiedano la SCIA, tanto per fare un esempio, la sua presentazione deve risalire ad una data antecedente al 30 dicembre (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Tuttavia, potrebbe accadere che il lavoro rispetto al quale si vuole sfruttare il bonus 75% non richieda alcun titolo abilitativo. Da qui, è importante conoscere per quali lavori serve il titolo abilitativo e per quali invece si può procedere in edilizia libera.

Bonus 75%. Vecchie regole con titolo abilitativo prima del 30 dicembre

In base all’art.3 c.3 del DL 212/2023 decreto salva superbonus, è possibile ottenere il bonus 75% tenendo conto delle vecchie regole (possibilità di sconto in fattura e lista lavori agevolabili allargata), per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data 29 dicembre:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
  • nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Dunque, in tali casi, ad esempio, è possibile ancora sfruttare il bonus 75 con sconto in fattura per la sostituzione degli infissi.

Quando serve la Scia o altro titolo abilitativo?

Fatta tale premessa,  è lecito chiedersi quando serve un titolo abilitativo e quando invece è possibile procedere in edilizia libera.

Ebbene, in base al D.

Lgs 226/2016 e all’allegata tabella A (vedi anche il Glossario Unico del decreto 2 marzo 2018) è possibile distinguere tra:

  • attività edilizia totalmente libera. Si tratta di interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria);
  • attività edilizia previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Si tratta degli interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
  • attività edilizia soggetta a SCIA. Riguarda tutti i restanti interventi edilizi non rientranti nell’attività edilizia totalmente libera, né nell’attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), né nell’ attività edilizia soggetta a permesso di costruire e soggetta a super SCIA;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire. Si tratta degli interventi edilizi indicati all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001 degli interventi edilizi indicati all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001;
  • attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire.

Casi in cui non serve il titolo abitativo

Ad esempio non hanno bisogno di alcun titolo abilitativo per essere eseguiti, i lavori:

  • relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico);
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • ecc.

Rispetto la bonus 75%, per fare un esempio, non richiede alcun titolo abilitativo la sostituzione degli infissi. Tuttavia c’è da dire che ci sono pareri contrastanti in merito. Certamente servirà la SCIA laddove oltre alla sostituzione degli infissi sono contemporaneamente eseguiti altri lavori che rientrano invece nella manutenzione straordinaria.  Quale ad esempio può essere il rifacimento del tetto (non spetta il bonus 75%).

Riassumendo…

  • Con titolo abilitativo presentato prima del 30 dicembre, il bonus 75 spetta sulla base della più favorevole norma ante DL 212/2023;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, è richiesto l’inizio dei lavori prima del 30 dicembre;
  • bisogna prestare attenzione alla differenza tra lavori che richiedono un titolo abilitativo e lavori eseguibili in edilizia libera.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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