Dopo che l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il bonus acqua potabile effettivamente fruibile da parte di ciascun richiedente è pari al 30,3745 per cento dell’importo richiesto (Provvedimento del 31 marzo 2022), è definito anche il codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
Parliamo del credito d’imposta spettante a fronte di spese sostenute, per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Ne possono beneficiare, a condizione che abbiano effettivamente sostenuto la spesa:
- le persone fisiche (senza partita IVA)
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
I criteri e le modalità attuative del beneficio sono contenuti nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 giugno 2021.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Inizialmente previsto a fronte di spese di sostenute nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022, la legge di bilancio 2022 lo ha prorogato anche alle spese del 2023.
Per averlo è necessario inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per le spese 2021 questa andava inviata entro il 28 febbraio 2022 (sulla base di tale comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, con l’apposito Provvedimento del 31 marzo 2022, ha poi stabilito la menzionata percentuale fruibile, sulla base delle risorse disponibili).
Per le spese del 2022, invece, la comunicazione sarà da farsi nel 2023.
Utilizzo bonus acqua potabile: la compensazione nel Modello F24
Riguardo le modalità di utilizzo del bonus acqua potabile, la normativa stabilisce che, il beneficio li si può utilizzare:
- per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo
- ovvero in compensazione in F24.
- per gli altri soggetti, esclusivamente in compensazione in F24.
Ecco, quindi, che al fine di consentirne l’utilizzo nel Modello F24 è definito, con la Risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022, il seguente codice tributo:
“6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
E’ da indicarsi nella sezione “Erario” del modello di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Bisogna altresì compilare il campo “anno di riferimento”, in cui indicare l’anno di riconoscimento del bonus (es. “2021”).
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