Bonus acqua potabile, fattura con bonifico a cavallo di anno

Il bonus acqua potabile è su spese sostenute nel 2023. Cosa succede per il bonifico con addebito e accredito a cavallo di anno?
11 mesi fa
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bonus acqua potabile
Foto © Pixabay

È in scadenza il 28 febbraio 2024 il bonus acqua potabile con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Entro la citata data, occorre, inviare all’Agenzia Entrate la comunicazione delle spese fatte.

Il totale di tali comunicazioni servirà poi all’Agenzia stessa, per definire la percentuale di bonus spettante in funzione del rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili.

Uno dei requisiti fondamentali per avere il beneficio è che la spesa risulti pagata con strumento tracciabile, se chi paga è un soggetto diverso da chi ha partita IVA in contabilità ordinaria.

A tal proposito arriva in redazione un quesito.

Sono un soggetto NON titolare di partita IVA. Nel 2023 ho sostenuto spesa per la quale, in base a quanto mi sono documentato, mi spetterebbe il bonus acqua potabile. Ho tuttavia un forte dubbio se presentare o meno la domanda. Il dubbio nasce dal fatto che la fattura di spesa è datata 29 dicembre 2023. In quella stessa data ho predisposto il bonifico per pagarla. Tuttavia, la ditta che ha fatto il lavoro ha ricevuto l’accredito della somma solo in data 3 gennaio 2024. Sono a chiedere se la spesa da me fatta può considerarsi comunque “sostenuta” nel 2023. Se così non fosse perderei la possibilità di avere il bonus visto che NON spetta per spese pagate nel 2024 ma per quelle pagate nel 2023.

Beneficiari, importo e domanda

Il bonus acqua potabile, introdotto nel 2021 e poi prorogato anche alle spese del 2022 e 2023, è un credito d’imposta riconosciuto a fronte di spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. Scopo principale di questo contributo è la finalizzazione al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Possono averlo sia persone fisiche titolari di partita IVA sia quelle NON titolari di partita IVA. La percentuale di credito spettate si applica su un importo massimo di spesa pari a 1.000 euro (se trattasi di NON titolari di partita IVA) ovvero 5.000 euro (per i titolari di partita IVA).

La domanda bonus acqua potabile sulle spese 2023, si presenta all’Agenzia Entrate, tra il 1° febbraio 2024 e 28 febbraio 2024. Una volta chiusa la finestra temporale, l’Agenzia stessa, fisserà la percentuale di credito spettante ad ognuno. Il credito d’imposta spettante, dunque, sarà pari a detta percentuale applicata sull’importo della spesa sostenuta (e, comunque, su un limite massimo di spesa come sopra indicato).

Bonus acqua potabile, fattura e bonifico a fine anno

Per i soggetti NON titolari di partita IVA e per quelli con partita IVA che applicano il c.d. principio di cassa, il pagamento della spesa ai fini del bonus acqua potabile deve risultare da strumento tracciabile (bonifico, assegno, carta di credito, ecc.).

Venendo al caso del lettore ci torna utile il recente chiarimento fornito dall’Agenzia Entrate nel corso di Telefisco 2024, in merito all’imputazione spesa del bonifico a cavallo di anno. In tale occasione è stato detto che per chi applica il principio di cassa valgono le seguenti regole:

  • per chi predispone il bonifico (nel nostro caso il lettore), la spesa deve considerarsi sostenute (pagata) nella data in cui il bonifico stesso è predisposto
  • per chi riceve il bonifico, il compenso deve considerarsi conseguito nella data in cui si ha l’accredito sul conto (quindi, la disponibilità della somma ricevuta).

Nel caso del lettore, dunque, questi può considerare la spesa come “pagata” e, quindi, “sostenuta” nel 2023. Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti egli può avere il bonus acqua potabile, presentando la domanda entro il 28 febbraio 2024.

Ricordiamo, infine, anche le modalità di utilizzo del beneficio. Per i NON titolari di partita IVA il credito potrà essere utilizzato in dichiarazione redditi oppure in F24 (compensazione).

Per i titolari di partita IVA, invece, solo in compensazione in F24. Per l’utilizzo in compensazione c’è il codice tributo “6975” – Risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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