La manovra di bilancio 2021 (in esame al Senato) anticipa il termine entro cui è possibile utilizzare o cedere il credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro istituito dal decreto Rilancio.
In primis ricordiamo in cosa si sostanzia il beneficio in esame.
Credito d’imposta adeguamento ambiente di lavoro
Al fine di sostenere gli esercenti attività d’impresa, arte e professione, nella riapertura delle loro attività fortemente colpite dall’emergenza Covid-19, il nostro legislatore, con il decreto Rilancio (art. 120) ha istituito un credito d’imposta a fronte di spese sostenute, nel 2020 per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus (c.d. credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro).
Rientrano tra i beneficiari anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore
Il credito è pari al 60% della spesa sostenuta ed è applicabile su un tetto massimo di 80.000 euro (dunque, il beneficio massimo spettante è di 48.000 euro).
Spese ammesse al credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro
L’Agenzia delle Entrate ha emanato alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione con la Circolare n. 20/E del 2020. In tale documento sono elencate anche le spese ammesse al credito. In dettaglio si tratta di:
- interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza
- investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta adeguamento luoghi di lavoro
Le modalità di utilizzo del credito sono due:
- in compensazione, per il versamento di altri tributi, tramite modello F24
- oppure può essere ceduto anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Al riguardo, lo stesso decreto Rilancio (art. 122) stabilisce che l’utilizzo in compensazione può avvenire solo dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
La manovra di bilancio interviene proprio sul termine finale di utilizzo o di cessione, anticipandolo al 30 giugno 2021.
Pertanto, se confermato, nel testo definitivo della manovra 2021 che sarà approvato dal Senato, il credito d’imposta in esame:
- può essere utilizzato in compensazione, in F24, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (eventuali crediti residui al 30 giugno 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso).
- oppure, entro il 30 giugno 2021, può essere ceduto a terzi.
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