Bonus Affitti anche in assenza di Contratto di Locazione. A chi spetta il Credito d’Imposta?

In alcuni casi, ai fini dell’ottenimento del cosiddetto Bonus Affitti, il rapporto tra le parti può essere assimilato ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili.
4 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 34 dell’11 gennaio 2021, fornisce utili informazioni relativi alla misura fiscale del cosiddetto Bonus Affitti.

In alcuni casi, chiarisce la stessa Agenzia, è possibile usufruire di questo credito d’imposta anche in assenza di un contratto di locazione. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito dell’Istante

L’Istante è una società che afferma di aver sottoscritto, in qualità di conduttore, un contratto di locazione di immobile strumentale per uso ufficio destinato allo svolgimento della propria attività.

Contratto di locazione scaduto nel 2019.

Ad ogni modo, a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus e della difficoltà di liberarlo e consegnarlo, l’Istante ha continuato ad occupare l’immobile, pagando un’indennità di occupazione ridotta rispetto al canone d’affitto pagato in precedenza, a titolo di compenso per “danni per ritardata restituzione dell’immobile” (articolo 1591 del codice civile).

Tanto rilevato, la società chiede se sia legittimata a fruire del cosiddetto bonus affitti di cui all’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020.

Bonus affitti

Il Bonus affitti è un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Partite iva, in generale, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente.

Attenzione, il bonus è esclusivamente retroattivo; ciò significa che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna prima aver pagato per intero i canoni e solo in secondo luogo richiedere il bonus.

Non è necessario il contratto di locazione

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo.

Dopo aver chiarito molti punti dello stesso bonus affitti di cui all’articolo 28 del decreto legge n.

34 del 2020, la stessa A genzia si sofferma sullo scopo di questa agevolazione.

In particolare, la finalità di questo bonus:

«è quello di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche».

Tenuto conto di tale ratio legis, l’Agenzia delle entrate ritiene che il rapporto tra le parti (l’indennità di occupazione corrisposta a titolo di compenso per “danni per ritardata restituzione dell’immobile) possa essere assimilato ai contratti «di locazione, di leasing o di concessione di immobili (…)».

Ciò posto, la società istante può fruire del bonus affitti con riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

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