Le associazioni culturali e di promozione culturale dotate di Partita IVA, possono avvalersi del credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, previsto dall’articolo 65 del Dl n. 18 del 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1?
Il MEF aggiornando le FAQ dedicate alle misure adottate dal governo nei diversi decreti emanati ad oggi a fronte dell’emergenza Covid-19, da’ risposta al predetto quesito. Il dubbio è risolto in senso affermativo, ritenendo che anche associazioni culturali o di promozione culturale, se dotate di Partita Iva e locatarie di un immobile censito dal comune come C/1, possono avvalersi del credito di imposta menzionato.
Un riepilogo del beneficio
Il beneficio in commento, si ricorda è stato introdotto con l’art. 65 del decreto Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020) con cui il legislatore concede un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). E’ utilizzabile, dal 25 marzo, esclusivamente in compensazione in F24 e solo laddove il canone di marzo 2020 risulti effettivamente pagato (Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2020). Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. Non rileva, altresì, ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. L’agevolazione, dice la norma, è riservata agli esercenti attività d’impresa non interessati da provvedimenti di chiusura disposti dai diversi DPCM emanati dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ad oggi. Esso non spetta, quindi, ad esempio per le seguenti attività: Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; Farmacie; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Il decreto di aprile dovrebbe estendere il beneficio anche al canone di locazione riferito a questo stesso mese, visto che le attività resteranno chiuse per ora fino al 3 maggio prossimo (solo per alcune è stata consentita la riapertura dalla settimana di Pasqua, come ad esempio cartolibrerie e librerie).