Il bonus affitti spetta a tutti gli esercizi che hanno subito danni economici durante l’emergenza coronavirus, in particolare durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Come noto per poter fruire del bonus affitti pari al 60% è necessario dimostrare, innanzitutto che il contratto di locazione sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate, e poi che la propria attività abbia subito un danno economico rinvenente dal calo del fatturato pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Cessione del credito d’imposta
Dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 è possibile fruire dell’opzione per la cessione del credito d’imposta del bonus affitto per esercizi commerciali e per la locazione di immobili non abitativi e d’azienda.
Il contratto deve essere registrato
Condizione indispensabile per poter cedere il credito d’imposta del bonus affitti è che il contratto di locazione sia registrato. Diversamente non è possibile fruire del beneficio. Si rammenta che i contratti di locazione per legge (numero 311 del 2004) debbono essere registrati se la durata supera i 30 giorni, pena la nullità del contratto. Lo scopo della registrazione è anche quello di far emergere il sommerso che in Italia è ancora tanto. Per cui, senza registrazione del contratto, sul quale ovviamente è obbligatorio pagare le relative imposte, non è possibile ottenere il bonus affitti previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio.
Bonus affitti per ricavi superiori a 5 milioni
Al bonus affitti e alla relativa cessione del credito possono accedere anche le attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel 2019. In questo caso, però, il bonus – va ricordato – scende dal 60% al 20% nelle ipotesi di locazione, leasing o di concessione di e dal 30% al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda che abbiano ad oggetto almeno un immobile. Il limite dei 5 milioni di euro non sussite per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.