Attraverso la risoluzione n. 32 / E del 6 giugno 2020 con oggetto: “istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, l’Agenzia delle Entrate rende noti alcuni utili informazioni e istituisce il codice tributo da utilizzare in sede di compilazione del modello F24 per poter ottenere il bonus.
Bonus Affitti, come funziona?
Il Bonus affitti è un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite iva che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per questi soggetti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il canone di locazione sarà pari al 40%.
Attenzione, lo sconto è esclusivamente retroattivo, ciò significa che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna prima aver pagato per intero i canoni e solo in secondo luogo richiedere il bonus.
Codice tributo
Attraverso la risoluzione sopra citata, l’Ade rende noto che è possibile usufruire del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
- “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Come precisa l’Ade: “In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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