Bonus affitti, Divieto di cumulabilità con il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” (Cura Italia)

Non è possibile usufruire del Credito d’imposta per botteghe e negozi contemporaneamente al Bonus affitti.
5 anni fa
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canoni di locazione non percepiti

L’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), n. 18 prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr. risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020; circolare n. 8/E del 3 aprile 2020), il cosiddetto “Credito d’imposta per botteghe e negozi”.

È possibile usufruire del Credito d’imposta per botteghe e negozi contemporaneamente al Bonus affitti? L’agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n.

14 / e del 6 giugno 2020, ha fatto luce sulla questione dichiarando il Divieto di cumulabilità dei due bonus.

 

Bonus affitti, non sono cumulabili

L’agenzia delle entrate, con la circolare sopra citata, chiarisce che: “al fine di evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, il comma 8 prevede espressamente il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), n. 18 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cd. Credito d’imposta per botteghe e negozi)”.

Attenzione, nell’ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d’imposta per botteghe e negozi è possibile optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto rilancio.

Infine, c’è da dire che per le imprese o esercenti arti e professioni, che non hanno fruito del “Credito d’imposta per botteghe e negozi” in relazione al mese di marzo 2020 perchè non erano soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 65 del decreto legge n. 18 del 2020 “possono fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 28, qualora rientrino nell’ambito oggettivo e soggettivo”.

 

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