Arrivano ulteriori chiarimenti in merito alle misure contenute nel Decreto Liquidità e nel Decreto Cura Italia emanati a fronte dell’emergenza Covid-19. Sono contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 maggio 2020. Il documento di prassi si è reso necessario a seguito di ulteriori quesiti pervenuti all’Amministrazione finanziaria da parte delle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nei due citati decreti. Al fine di rendere sistematica la trattazione degli argomenti e di facilitare la lettura del documento, i quesiti trattati sono suddivisi per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole disposizioni fiscali.
Gli altri chiarimenti: bonus affitti e detrazioni fiscali
Chiarito anche il caso del bonus affitti (credito d’imposta del 60% del canone di locazione di marzo) nel caso in cui ad esempio insieme al locale commerciale C/1 sia locata anche la pertinenza C/3 ed il canone è univoco: in tal caso il credito d’imposta può essere determinato sull’intero canone. Stessa cosa dicasi nel caso di spese condominiali che siano state pattuite come voce unitaria con il canone.
Arriva anche l’ok per la detrazione fiscale per l’acquisto di mascherine quale dispositivo per la protezione individuale purché conformi (quindi devono avere marcatura CE).
Come sintetizzato anche nel comunicato stampa di accompagnamento alla circolare in commento, slitta dal 31 maggio al 30 giugno prossimo anche la denuncia annuale da parte degli assicuratori dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini del calcolo dell’imposta sulle assicurazioni. Sempre rinvio della scadenza al 30 giugno sia per il controllo periodico del repertorio dei notai che per la dichiarazione di banche e altri enti ai fini dell’imposta sui finanziamenti (articolo 20 DPR n. 601/1973), anche nel caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia. Sospeso infine l’obbligo di denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto (articolo 19 DPR n. 131/1986).
Confermata anche l’applicazione della sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Decreto Liquidità, nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento (“a questa sospensione si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020”).