Il bonus affitti introdotto dal decreto Rilancio è stato oggetto di diverse modifiche. Modifiche approvate in fase di conversione in legge del decreto. Oramai prossima.
Ecco in chiaro le novità approvate e i soggetti interessati.
Il bonus affitti: indicazioni generali
Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione pagati nei mesi di marzo aprile e maggio da soggetti quali:
- esercenti attività d’impresa;
- arti e professioni.
L’agevolazione fiscale è riconosciuta se i ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superano i 5 milioni di euro.
Ad ogni modo, il credito d’imposta è pari al 60% del canone effettivamente versato. Per i contratti di servizi a prestazioni complesse (ad esempio co-working) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, il credito d’imposta è pari al 30%. Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese di locazione sostenute nel mese di marzo.
Strutture alberghiere ed enti del terzo settore
Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Inoltre, per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno anziché marzo aprile e maggio.
l beneficio spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o dell’attività istituzionale.
Ambito oggettivo: agevolato anche l’affitto d’azienda
Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni:
- di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività individuate al punto precedente.
Non deve essere considerata la categoria catastale dell’immobile ma la sua effettiva destinazione.
Il credito d’imposta spetta per gli immobili ad uso promiscuo?
Difatti, la riposta è positiva. Come evidenziato nella circolare n°14/2020, rientrano nell’ambito di applicazione del credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del TUIR. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione.
Le novità approvate in fase di conversione in legge del decreto Rilancio
In fase di conversione in legge del decreto Rilancio, pronto ad ottenere in giornata la fiducia della Camera, sono state approvate diverse modifiche al bonus locazioni in esame.
Modifiche riassunte come da tabella in basso.
Cosa cambierà dopo la conversione in Legge del decreto Rilancio? | |
Settore turistico |
Il credito d’imposta spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator. |
Imprese con ricavi superiori a 5 milioni di euro |
Possono richiedere il credito d’imposta anche le imprese, esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. L’agevolazione spetterà rispettivamente nella misura del 20% e del 10%(per i contratti a prestazioni complesse ovvero affitto d’azienda). |
Imprese con attività avviata nel 2019 |
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti sopra individuati (diminuzione fatturato), ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. |
Infine si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Compensanzione da effettuare in F24 con codice tributo 6920.
E ammessa la cessione del credito anche in favore del locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.