In caso di cessione del bonus affitti bisogna prestare particolare attenzione alla compilazione della fattura da parte del locatore. L’Agenzia delle entrate non ha fornito indicazioni in merito ma potrebbero valere i chiarimenti di prassi forniti in merito al superbonus 110%.
Il bonus affitti nel D.L. Sostegni-bis
Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis interviene in maniera rilevante sul bonus affitti, ex art.28 D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
In particolare, il D.L. Sostegni-bis ha previsto:
- la proroga del bonus affitto al 31 luglio 2021, rispetto al vecchio termine del 30 aprile 2021, per le imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019;
- il riconoscimento del bonus per i canoni pagati in riferimento ai mesi gennaio 2021-maggio 2021 per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
La cessione del bonus affitti
ll bonus affitti è utilizzabile (circolare n°14/e 2020):
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione in F24 (codice tributo 6920). Per pagare imposte e contributi.
Il bonus ossia il credito d’imposta può essere utilizzato solo sei i canoni di locazione sono stati effettivamente pagati al locatore.
Attenzione, non può essere utilizzato in F24 laddove il beneficiario abbia delle cartelle scadute.
Anziché utilizzare il bonus in dichiarazione o in F24, i beneficiari possono optare per la cessione in favore di altri soggetti: ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. La cessione può essere disposta anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.
La Cessione del bonus affitti e la fattura: gli errori da evitare
Individuata la possibilità di cessione del bonus affitti nulla si conosce circa le modalità di predisposizione della fattura da parte del locatore.
Da qui, noi di Investire Oggi riteniamo che, possano essere seguite le indicazioni fornite in merito al superbonus 110%.
Dunque, come previsto nel provvedimento dell’8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020,
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Tali indicazioni dovrebbero valere anche per il bonus affitti.