Bonus affitti negozi, salvo nel caso di attività prevalente sospesa

Nel caso di esercizio di più attività d'impresa, per poter beneficiare del bonus affitti è necessario che quella sospesa sospensione sia svolta in maniera prevalente.
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 468 del 13 ottobre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al bonus affitti per botteghe e negozi.

Il bonus affitti, lo ricordiamo, è un credito d’imposta, previsto dal decreto “Cura Italia”, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per la corresponsione dei canoni di locazione per le attività sospese, relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Quesito del contribuente

L’istante è imprenditore individuale titolare di un esercizio commerciale nel quale sono svolte due attività.

Solamente una di esse è stata sospesa in base alle norme anti Covid-19.

Ciò premesso, in breve, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può beneficiare del bonus affitti per intero, tenuto conto che l’attività sospesa rappresenta quella prevalente.

Risposta Ade

L’Agenzia delle Entrate risponde con esito positivo al quesito dell’istante, e lo fa citando alcuni documenti di prassi.

In particolare, nella circolare n. 8/E del 2020 viene precisato quanto segue:

“nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)”.

Nel caso in esame, l’istante dichiara che, con riferimento all’esercizio 2019, i ricavi derivanti dall’attività sospesa hanno rappresentato più del 50 per cento dei ricavi complessivi.

 

Ciò premesso, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di legge, per l’Agenzia delle Entrate l’istante può beneficiare del credito d’imposta in esame calcolato sull’intero importo del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

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