Il bonus affitto previsto dal decreto Rilancio deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, modello Redditi 2021, se i canoni di locazione sono stati pagati nel 2020. Il bonus spetta per i canoni versati in riferimento ad immobili non abitativi ossia destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Bonus affitto: l’indicazione nel modello Redditi
Il bonus affitto deve essere indicato sia nei quadri reddituali che nel quadro RU.
Nel quadro RU devono essere compilati esclusivamente: i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9 e RU12. Il rigo RU2 può essere compilato solo dai soggetti con periodo d’imposta 2020/2021 ossia per coloro che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Nello specifico, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai canoni di locazione e/o affitto relativi ai mesi agevolati, ricadenti nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione 2021, periodo d’imposta 2020.
La compilazione del quadro RU: utilizzo in F24 o in dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione in F24, codice tributo “6920” per pagare imposte e contributi;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa a diminuzione delle imposte dovute nella stessa;
- in alternativa può essere ceduto.
La cessione può avvenire in favore del locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (circolare 14/E 2019).
Da qui: nel rigo RU6, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazione; nel rigo RU7, colonne 4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne (importo che concorre al valore da indicare in RN35).
Infine, nel rigo RU12, va riportato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione. Residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7 e RU9.
Se il credito è stato ceduto
Se il credito è stato ceduto, il cedente (o il suo intermediario) deve compilare il rigo RU9.
Nelle istruzioni alla compilazione del modello Redditi è specificato che:
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’art. 122 del D.L. n 34 del 2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione in F24 o in diminuzione delle imposte dovute in dichiarazione; in tale ultimo caso, il credito deve essere indicato dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato a lui ceduto.
I cessionari ossia coloro che accettano il credito in cessione, non devono compilare il quadro RU.
Per la precisione, i cessionari devono indicare il credito d’imposta in dichiarazione solo se hanno utilizzato il credito ceduto nel periodo d’imposta 2020 dichiarazione in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali. In tal caso, indicano l’importo del credito nel quadro CR, rigo CR31.