In sede di conversione, il Decreto Agosto ha aumentato il Bonus affitti di azienda al 50% prorogandolo fino al 31 dicembre 2020 per le strutture alberghiere e ricettive.
Il bonus, in precedenza, era stato prorogato fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività esclusivamente stagionale in riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
All’art. 77 sono state inserite le strutture termali tra i soggetti che hanno accesso al Bonus, indipendentemente dal volume di compensi e ricavi riferiti al periodo d’imposta precedente.
Bonus affitti per le strutture alberghiere e ricettive: novità
Per le strutture alberghiere e ricettive, la conversione del Decreto Agosto con modifica all’art. 28, comma 2, del decreto Rilancio (DL 34/2020) aggiunge tre elementi:
– proroga del Bonus affitti al 31 dicembre 2020;
– incremento del credito d’imposta per l’affitto aziendale che passa dal 30% al 50%;
– in caso di due contratti stipulati (locazione dell’immobile + affitto d’azienda), nuova previsione per la spettanza del credito d’imposta per entrambi i contratti.
Bonus affitti e credito d’imposta: a chi spetta, come funziona
Il credito d’imposta confermato dall’art. 28 del Decreto Rilancio si riferisce sia all’affitto di azienda sia a tutte le locazioni di immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, agricole, d’interesse turistico e termali. Possono anche riferirsi ad abituale attività di lavoro autonomo.
I beneficiari sono le attività d’impresa, arti e professioni con ricavi o compensi che non superino i 5 milioni di euro nel 2019.
Chi svolge attività economica, può usufruire del Bonus affitti a patto che abbia registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al periodo dell’anno precedente.
Per il canone di locazione, il credito spettante è del 60%.
In caso di affitto d’azienda con almeno un immobile destinato alle attività suddette, il credito è pari al 30% dei canoni.
In sede di conversione del Decreto Agosto, il credito d’imposta per le strutture alberghiere, agrituristiche e termali aumenta dal 30% al 50% indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel 2019. Viene calcolato sull’importo dei canoni di locazione versati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistiche e ricettive che svolgono attività esclusivamente stagionali e per le strutture termali.
Il Bonus affitti non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) convertito in Legge n 27.
Come fruire del credito d’imposta
Il credito d’imposta è fruibile in tre modalità:
– in compensazione a seguito dell’avvenuto pagamento dei canoni;
– in fase di dichiarazione dei redditi riferita al periodo di sostenimento delle spese;
– con opzione della cessione del credito al locatore o ad altri soggetti (banche, intermediari finanziari).