Anche con riferimento al bonus affitti previsto dal decreto Sostegni bis, per l’utilizzo in compensazione nel Modello F24, si utilizza il codice tributo “6920”, già istituito per le edizioni dello stesso bonus previsto dai precedenti decreti.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una recente FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale.
Bonus affitti: il codice tributo per il Modello F24
Ricordiamo che l’art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha introdotto un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Si tratta del c.d. bonus affitti (o tax credit locazione) oggetto poi di successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione fino al 30 aprile 2021.
Ora il decreto Sostegni bis proroga l’agevolazione fino al 31 luglio 2021. A fronte di ciò, dunque, è chiesto all’Agenzia delle Entrate quale codice tributo deve essere indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione tale credito d’imposta da parte del beneficiario.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che bisogna utilizzare il codice tributo 6920, istituito con la Risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.
Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Occorre poi valorizzare il campo “anno di riferimento” con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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