Come già da noi anticipato in un nostro precedente approfondimento, il bonus affitto spetta anche per i pagamenti tardivi effettuati nel 2021 ma riferiti ai mesi agevolati dal Decreto Rilancio per l’anno 2020. Inoltre, è possibile cedere il bonus fino al 31 dicembre 2021.
A confermarlo è stata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 263 del 19 aprile.
—
Il bonus affitto
Il bonus affitto è disciplinato dall’art. 28 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Considerate la crisi economica legata alla pandemia da covid-19 e la conseguente carenza di liquidità, il legislatore ha voluto dare un supporto a imprese e professionisti nel pagamento del canone di locazione di immobili non abitativi.
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo: rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili, nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 54 del DPR 917/86, TUIR.
Tale indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 14/E 2020.
Il credito d’imposta è pari al:
- 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione pagati per gli immobili ad uso non abitativi;
- 30% dei canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
A chi spetta il bonus affitto?
Il bonus affitto spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (canoni di affitto d’azienda).
Per le strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator il bonus affitti spetta: indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 2019.
La perdita di fatturato
l bonus affitti spetta a condizione che il richiedente presenti una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi o nel mese agevolato di riferimento di almeno il cinquanta per cento. Rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
La verifica della perdita di fatturato non è richiesta per color che: hanno iniziato l’attivita’ a partire dal 1° gennaio 2019 nonche’ ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
I mesi agevolati con il credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Per le strutture turistico ricettive con attivita’ solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La risposta n° 263 del 19 aprile
La risposta n° 263 del 19 aprile riguarda la spettanza del bonus affitto in caso di pagamenti tardivi.
Nello specifico, l’istante ha fatto presente di svolgere un’attività che è stata fortemente interessata dalle varie restrizioni e chiusure legate al covid-19. In considerazione della conseguente carenza di liquidità non è riuscito a pagare i canoni di locazione alla scadenze ordinarie. Il pagamento dei canoni scaduti avverrà nel 2021.
Da qui, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se è possibile fruire del credito d’imposta “bonus affitto” previsto dal decreto “Rilancio”, per i mesi da marzo a giugno 2020 ed esteso dal decreto “Ristori”, per i successivi mesi da ottobre a dicembre.
In riferimento ai mesi da ottobre a dicembre, l’articolo 8 del Dl n. 137/2020 ha ammesso il credito per i canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente.
Tale estensione riguarda:
- le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 nonché
- le imprese che svolgono le attività di cui ai codici 79.1, 79.11 e 79.12, con sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ritiene che il pagamento tardivo non sia da ostacolo alla fruizione del bonus affitto per i mesi agevolati richiamati dalle normative sopra in esame.
Tale orientamento era stato già espresso dall’Agenzia delle entrate nel corso di telefisco 2021.
In tal sede, l’Agenzia delle entrate aveva ammesso il tax credit locazioni con pagamento tardivi.
Difatti, con la risposta n° 263, l’Agenzia delle entrate conferma il suo orientamento di favore.
Inoltre, il credito d’imposta potrà essere ceduto fino al 31 dicembre 2021. Secondo le indicazioni fornite:
- dal provvedimento 1° luglio 2020, con cui l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità cessione;
- dal provvedimento 14 dicembre 2020, con cui sono state disposte le modalità per segnalare la cessione dei crediti ed è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni.