Con la circolare n. 14 / E, del 6 giugno 2020, con oggetto: “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”, l’Agenzia delle Entrate rende note alcune utili informazioni in merito agli ambiti di applicazione soggettivi del cosiddetto Bonus Affitto.
Il Bonus affitto è ammesso per i soggetti titolari di regime forfettario?
Bonus Affitti, come funziona?
Il Bonus affitti è un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinato alle partite iva che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Per questi soggetti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il canone di locazione sarà pari al 40%.
Attenzione, lo sconto è esclusivamente retroattivo, ciò significa che per poter usufruire del credito d’imposta, bisogna prima aver pagato per intero i canoni e solo in secondo luogo richiedere il bonus.
Bonus affitti nel Regime forfettario
La circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra citata, nella parte dedicata agli ambiti di applicazione soggettivi, chiarisce quanto segue:
“Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del decreto i soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014”.
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