Il decreto Sostegni bis ha prorogato il cosiddetto bonus alberghi del 65% al 2022, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro.
Successivamente, è stata prevista un’altra importante novità, ossia l’introduzione di un nuovo credito d’imposta pari al 80% delle spese sostenute per la riqualificazione di strutture alberghiere, oltre che un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 100 mila euro. Vediamo meglio di cosa si tratta e quali sono le differenze.
Nuovo bonus alberghi, cos’è e a chi spetta
Il bonus alberghi, sostanzialmente, consiste in un credito d’imposta fino all’80 per cento e un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento per le spese sostenute, dal 7 novembre 2021 fino al 2024, per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e antisismici, eliminazione barriere architettoniche, ristrutturazioni edilizie, piscine termali, digitalizzazione ecc.
È possibile beneficiare del contributo a fondo perduto del 50 per cento fino ad un massimo di 40 mila euro, che può arrivare a 100 mila euro se si rispettano alcune condizioni.
Il credito d’imposta, invece, può arrivare all’80 per cento delle spese sostenute, ed è utilizzabile in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, tramite modello F24 esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate.
Sono ammessi al beneficio: alberghi, agriturismi, campeggi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, parchi tematici ecc.
Quando scende dall’80 al 65% e perché
Come già detto in apertura, esiste un altro bonus alberghi 65%, istituito con Dl. 83/2014 e prorogato con la legge di Bilancio 2017.
Il bonus in questione spetta alle strutture turistico-ricettive per le spese, sostenute nel triennio 2020, 2021 e 2022, relativamente ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, efficientamento energetica, acquisto di mobili ecc.
Il bonus alberghi del 80% e il relativo contributo a fondo perduto potranno essere richiesti solamente per gli interventi attuati a partire dal 7 novembre 2021 o dal 1° febbraio 2020 ma non conclusi al 7 novembre 2021.
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