Il decreto Sostegni-bis proroga fino al 2022 il credito d’imposta previsto per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere. In precedenza il bonus era stata potenziato ed esteso al 2020 e al 2021 dal D.L. Agosto. Grazie al Decreto sostegni-bis, il credito d’imposta è riconosciuto anche per l’esercizio 2022, con uno stanziamento di fondi pari a 100 milioni di euro.
Ecco in chiaro chi sono i soggetti beneficiari e per quali spese è possibile ottenere il credito d’imposta.
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Il bonus alberghi
Il D.
Rientrano tra i beneficiari le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Per impresa alberghiera si intende:
la Struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici, con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Sono agevolati i costi sostenuti per:
- interventi di ristrutturazione edilizia,
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- nonché ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo.
A condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo. Inoltre, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva, entro i criteri predeterminati (tali criteri sono stati introdotti dall’art. 1, co. 320, della L. n. 208/2015, quali nuovi commi 2-bis e 2-ter nell’articolo 10 del D.L. n. 83/2014).
Le disposizioni attuative e l’intervento della Legge di bilancio 2017
Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 7 maggio 2015, sono state individuate le disposizioni attuative della misura. Nello specifico sono stati individuati anche gli interventi agevolabili.
Sono esempi di interventi agevolabili quelli di:
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali e’ necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- miglioramento e adeguamento sismico;
- modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;
- realizzazione di balconi e logge;
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;
- ecc.
Le novità della Legge di bilancio 2017
Con la Legge n°232/2016, Legge di bilancio 2017, il credito d’imposta è stato portato al 65% della spesa sostenuta (rispetto alla precedente percentuale del 30%) a condizione che gli interventi avessero anche le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.L. n. 83. Sono agevolate le spese sostenute negli anni 2017 e 2018.
Sono state comprese tra i beneficiari anche: le strutture agrituristiche, nonché le strutture termali. Quest’ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Il credito è stato ripartito in due quote annuali di pari importo e utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati (si veda il decreto attuativo D.M. 20 dicembre 2017).
Le novità del decreto Agosto
Anche il D.L. 104/2020 è intervenuto sul bonus alberghi.
All’art.79, il bonus è stato esteso agli anni 2020 e 2021, confermando la percentuale agevolativa del 65%. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo di utilizzo del credito in quote annuali. Difatti, l’utilizzo può avvenire anche in unica soluzione.
Lo stesso decreto ha incluso tra i beneficiari le strutture agrituristiche e le strutture alberghiere termali. Quest’ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
Per quanto non diversamente disposto l’articolo 79 trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 10.
Per l’attuazione della misura, sono state rese disponibili risorse finanziarie per 180 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2021 è stata incrementata di ulteriori 20 milioni dall’art. 1, co. 604, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).
Bonus alberghi: cosa prevede il decreto Sostegni-bis
Infine, arriviamo all’intervento del D.L. 73/2021, art.7, comma 5, decreto Sostegni-bis.
Nello specifico, il decreto prevede l’estensione della misura anche all’annualità 2022.
A tal fine, confermando tutte le previsioni di cui al decreto Agosto, il Governo ha stanziato ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Al bonus alberghi si applica non solo della disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis” (in particolare, il citato Reg. UE n. 1407/2013/UE, ma anche la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19′, e successive modificazioni, la cui operatività è attualmente prevista sino al 31 dicembre 2021.