Un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate dalla generalità dei contribuenti, privati, imprese, professionisti, finalizzate alla bonifica ambientale, alla rimozione dell’amianto dagli edifici, alla prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, ecc.
In sostanza può essere così descritto il c.d. bonus ambientale.
Per ottenere il bonus ambientale, le erogazioni devono essere effettuate secondo delle modalità ben precise. Ad esempio, non sono ammessi pagamenti in contanti.
Vediamo nello specifico quali sono gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati ai fini del riconoscimento del bonus ambiente.
Il bonus ambientale
Il bonus ambientale è stato istituito con il comma 156 della Legge n. 145 del 2018, Legge di bilancio 2019.
Il legislatore ha previsto un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro ai fini di:
- bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un’area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell’uomo e per l’ambiente;
- rimozione dell’amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto; d) realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
- recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un’area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi sopra richiamati siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Dunque le erogazioni non devono essere destinate per forza ai proprietari dei beni oggetto di intervento.
Possono ottenere il bonus ambientale le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonche’ i soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Bonus ambientale. Pagamenti tracciato o contanti?
Le modalità di versamento delle erogazioni liberali oggetto di credito d’imposta sono state bene definite con il DPCM 10 dicembre 2021.
Non è possibile effettuare le erogazioni in contanti.
Infatti, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
a) bonifico bancario;
b) bollettino postale;
c) assegni bancari e circolari;
d) carte di credito, di debito e prepagate.
In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere con quelli del soggetto richiedente l’agevolazione. L’importo e i termini dell’erogazione liberale sono preventivamente concordati con la Pubblica Amministrazione promotrice dell’intervento.
L’erogazione dei fondi ossia la scelta degli interventi green da finanziare è effettuata tramite la piattaforma web bonusambiente.it
Entro trenta giorni dall’avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento verificano il buon fine del pagamento e, mediante l’accesso al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica, inseriscono i dati relativi all’intervento finanziato, l’esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire del credito d’imposta.
Successivamente, il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d’imposta, accede al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica per scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.