Ok al bonus anche se la facciata è parzialmente visibile

Il bonus spetta solo se le facciate sono visibili dalla strada. Non spetta, invece, per le facciate interne dell’edificio salvo alcuni casi
4 anni fa
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Un condominio è composto di 5 piani, di cui 4 fuori terra ed uno a piano terra. Solo di quest’ultimo non sono visibili dalla strada le facciate laterali (mentre è visibile quella frontale). Gli altri quattro piani, invece, hanno facciata laterale e frontali tutte visibili dalla strada.

Su questa casistica è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se è possibile, per il condominio, beneficiare del bonus facciate per il rifacimento dell’intonaco e frontalini dei balcone con riferimento all’intera spesa sostenuta sulle parti laterali (il condominio è ubicato in zona territoriale “B” del comune).

Un riepilogo del bonus facciate

L’Amministrazione finanziaria affronta la questione nella Risposta n. 59/E del 28 gennaio 2021, in cui coglie occasione per riepilogare le caratteristiche di questo beneficio fiscale.

Il bonus facciate è stato introdotto con la legge di bilancio 2020 e prorogato con la manovra di bilancio 2021. Si concretizza in una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (vedi anche Il bonus facciate non dipende dalla denominazione della zona)

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il legislatore ha ammesso la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Sotto il profilo oggettivo, la normativa prevede che ai fini del bonus facciate:

gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Per il bonus le facciate devono essere visibili

A questo proposito, la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2/E del 2020, aveva chiarito che, stando alla citata previsione normativa, ciò comporta che

sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile” dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Detto ciò, con riferimento al quesito qui in commento, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste e degli adempimenti da porre in essere (vedi anche Bonus facciate: vademecum adempimenti e documenti da conservare), il bonus spetta anche per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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