Il bonus assistenza disabili si concretizza in una deduzione dal reddito complessivo del contribuente ai fini IRPEF, per le spese sostenute ai fini dell’assistenza specifica a disabili con grave e permanente invalidità o menomazione.
La deduzione spetta al disabile stesso se è questi a sostenere la spesa oppure al familiare che ha sostenuto la spesa se il disabile è a proprio carico fiscalmente.
Bonus assistenza disabili: requisiti e spese ammesse
Ai fini del bonus assistenza disabili, sono considerate persone con disabilità:
- quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992,
- e quelle sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra.
Ammesse alla deduzione sono le spese sostenute per le prestazioni rese al disabile da:
- da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali)
- ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa, ecc.).
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica.
Deduzione assistenza disabili: indicazione in dichiarazione de redditi
Non esistono limiti di spesa deducibile per il bonus assistenza disabili (la deduzione è ammessa entro i limiti del reddito complessivo).
L’indicazione avviene al rigo E25 (se si presenta il Modello 730) o al rigo RP25 in caso di Modello Redditi Persone Fisiche. Il beneficio è per cassa. Quindi, nel Modello 730/2021 o Modello Redditi Persone Fisiche 2021, si indicano le spese sostenute nell’anno d’imposta 2020.
In merito alla documentazione da conservare ed esibire in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, si tratta della seguente:
- fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica
- certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o dalle altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché attestino le condizioni di grave e permanente invalidità o menomazione (è possibile autocertificare il possesso della documentazione)
- eventuale autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari fiscalmente a carico.
Per godere del bonus in commento, non è necessario che il pagamento sia fatto con strumenti tracciabili.
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