Quali sono i nuovi obblighi per le assunzione disabili 2017?
Dal 1° gennaio 2017, è stato disposto per le aziende l’obbligo di assumere una certa quota di lavoratori disabili, questo per effetto del Jobs Act che modificato la Legge 68/99 al fine di favorire l’inserimento di persone con disabilità fisica o psichica che rischiano di essere escluse dal mondo del lavoro. Tutte le aziende che occupano più di 14 dipendenti, sono obbligate a riservare una quota destinata agli:
- invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%;
- invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%;
- gli invalidi per servizio, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
- i non vedenti e i sordomuti;
categorie protette:
- profughi italiani;
- orfani e vedove;
- di deceduti per causa di lavoro;
- di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria);
- vittime del dovere;
- del terrorismo;
- della criminalità organizzata.
Le aziende dai 15 ai 35 dipendenti: hanno l’obbligo di assunzione di n. 1 disabile.
Come si calcola il numero di disabili che le aziende hanno l’obbligo di assumere?
Le aziende per conoscere il numero i disabili d’assumere obbligatoriamente devono effettuare il computo tra i dipendenti , di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Nel calcolo non vanno compresi:
- i lavoratori a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi;
- i disabili;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori con contratto di inserimento e con somministrazione presso l’utilizzatore (fatta eccezione di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3 del Decreto Legislativo n.81/2015);
- lavoratori che svolgono l’attività all’estero;
- lavoratori socialmente utili;
- a domicilio;
- aderenti al programma di emersione;
- apprendisti;
- con contratto formazione lavoro e di reinserimento.
Possono invece essere calcolati nella quota di riserva, i lavoratori già disabili prima dell’assunzione ed assunti anche senza collocamento obbligatorio, ma solo se la riduzione della capacità lavorativa, è superiore al 60% o superiore al 45% in caso di disabilità intellettiva e psichica.